17/02/2020
Nella trasformazione in Stp o Sta conta la genesi del capitale
Potrebbe accadere che le quote delle Stp o Sta, società derivanti dalla trasformazione di associazioni professionali o di società semplici svolgenti arti o professioni, vengano, in un secondo tempo, cedute dai soci, determinandosi così una possibile plusvalenza. L’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) , del Tuir sancisce la rilevanza reddituale, come redditi diversi, delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso delle azioni o delle partecipazioni al capitale o patrimonio di società di capitali e dei soggetti assimilati, nonché di società di persone ed enti equiparati.
L’articolo 67 del Tuir stabilisce quindi la rilevanza reddituale delle plusvalenze, mentre il successivo articolo 68 detta le regole per la loro quantificazione, la quale, in base al disposto normativo dello stesso articolo 68 (comma 6, primo periodo), risulta costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo (o valore) di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.
Si pone, quindi, la problematica di determinare quale sia il costo o il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in una Stp o Sta derivante dalla trasformazione dell’associazione professionale, dato necessario per quantificare correttamente, in caso di trasferimento delle stesse partecipazioni, l’eventuale plusvalenza da assoggettare a tassazione quale reddito diverso.
A questo scopo, è fondamentale comprendere come risulta formato il patrimonio dell’associazione professionale trasformata; patrimonio che potrebbe essere stato destinato, in tutto o in parte, a capitale sociale della Stp o Sta. Infatti, se il capitale sociale risulta costituito per intero con poste dell’associazione professionale o della società semplice che hanno già concorso alla determinazione del reddito in capo agli associati o soci per effetto del principio di trasparenza, si ritiene che il costo/valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possa assumere lo stesso valore del capitale sociale della Stp o Sta.
Questo perché, altrimenti, il mancato riconoscimento come valore fiscalmente riconosciuto degli importi che hanno già scontato l’imposizione ai fini reddituali, determinerebbe una evidente ipotesi di doppia tassazione posto che tali valori, già tassati in capo agli associati/soci quale reddito di lavoro autonomo, sarebbero poi tassati anche quali redditi diversi al momento dell’emersione delle plusvalenze da cessione delle partecipazioni.
Al contrario, qualora il patrimonio non fosse stato formato con poste che hanno già concorso alla formazione del reddito, in assenza di eventuali conferimenti da parte dei soci, il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni è pari a zero. Ovviamente, nel caso in cui il capitale sociale della Sta o Sta risulti formato in parte con poste che hanno già scontato l’imposizione e in parte no, il conseguente costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni al capitale delle Sta o Sta sarà da calcolarsi proporzionalmente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Francesco Paolo Fabbri
Stefano Zanardi
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