28/05/2021
Società di comodo, primi spiragli sulla prova in giudizio
Sono ancora le oggettive situazioni che hanno impedito il conseguimento dei ricavi minimi a rilevare come prova contraria (molto limitante) per le società di comodo. Tuttavia, qualche timida apertura la si coglie dall’ordinanza 14750 del 27 maggio della Cassazione, ma soprattutto da un’altra ordinanza - la 24314/2020 - della stessa Corte di cui si è venuti a conoscenza in questi giorni.
Con l’ordinanza 14750/2021, la Corte ha stabilito che il contribuente aveva sostanzialmente fornito prova delle oggettive situazioni (allora di carattere straordinario) che avevano impedito il conseguimento dei ricavi minimi. Tuttavia, come denunciato più volte, le oggettive situazioni che hanno impedito il conseguimento dei ricavi e dei valori minimi riguardano soltanto la fase amministrativa dell’interpello (basta leggere la norma). Peraltro, nella stessa pronuncia si afferma che «il sostanziale mancato avvio della produzione non è … riconducibile a erronee strategie imprenditoriali del contribuente». Come se il fisco fosse legittimato a tassare maggiormente le eventuali scelte errate del contribuente e i giudici avessero il medesimo potere di valutare quando le scelte di un imprenditore si rivelano corrette oppure errate.
Però in precedenza si afferma – correttamente – che la norma sulle società non operative «ha la finalità di fungere da antidoto al dilagare di società anomale, utilizzate come involucro per il perseguimento di finalità estranee alla causa contrattuale, spesso prive di un vero e proprio scopo lucrativo e talvolta strutturalmente in perdita». Questo in aderenza a quanto più volte si è riportato, e cioè che la norma intende penalizzare il cosiddetto abuso della persona giuridica attraverso una forma di tassazione dissuasiva. In un precedente passaggio dell’ordinanza si afferma inoltre che «dal possesso di alcuni beni, che costituisce il fatto noto, si risale con un’operazione matematica, al reddito che rappresenta il fatto ignoto, ascrivibile al contribuente». Diciamo “fuochino”.
La norma prevede sì una presunzione di legge, ma in realtà di presunzioni ve ne sono due. La prima, che associa al possesso di determinati beni (o al conseguimento di perdite reiterate) la presunzione di non operatività della società. La seconda (legata alla prima: si è in presenza di cosiddette «presunzioni a catena») individua l’inferenza tra la non operatività (fatto ignorato della prima presunzione) e il reddito minimo.
Diciamo che qualche timido passo avanti si intravede, anche se rimane l’errore di fondo: cioè la conclusione – comunque positiva nel caso di specie – che il contribuente deve fornire la prova delle oggettive situazioni che hanno impedito il conseguimento dei ricavi minimi. Invece, il contribuente deve fornire la prova della propria operatività, e cioè che svolge realmente un’attività economica, così da non abusare della persona giuridica. In questo modo, una volta fornita tale prova, non può operare la seconda presunzione sul reddito minimo (e sull’Irap minima).
In qualche modo si avvicina a tale conclusione l’ordinanza n. 24314/2020, la quale pur facendo riferimento alle oggettive situazioni che hanno impedito il conseguimento dei ricavi e dei valori minimi, stabilisce (punto 5.2) che deve «ritenersi idoneo a vincere la presunzione legale di non operatività ogni specifico fatto, non dipendente dalla scelta consapevole dell’imprenditore, che abbia impedito di conseguire ricavi nella misura minima legale».
A parte la questione delle scelte consapevoli o meno dell’imprenditore (che non sono certo oggetto di valutazione da parte dei giudici tributari), ci si avvicina al concetto che a fronte della presunzione di non operatività, il contribuente può dare prova di qualsiasi fatto e non solo, dunque, delle oggettive situazioni che hanno impedito il conseguimento dei ricavi e dei valori minimi. [...]
Dario Deotto
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