19/03/2018
Braccio di ferro sull’abuso del diritto
Anche se dovrebbe essere oramai chiaro che l’abuso del diritto/elusione risulta una vicenda del tutto residuale e limitata, si ha notizia che gli uffici periferici delle Entrate – probabilmente perché non hanno ancora ricevuto indicazioni dagli uffici centrali – proseguono ad individuare ipotesi di abuso del diritto in vicende che, in molti casi, non hanno proprio nulla a che vedere con l’elusione. Questo anche considerando che la giurisprudenza di merito si sta pronunciando sulla materia, condannando gli uffici del Fisco al pagamento delle spese del giudizio anche per importi considerevoli.
Partiamo dai fatti. Risulta che negli ultimi mesi gli uffici abbiano notificato ai contribuenti parecchie richieste di chiarimenti (ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 6, della legge 212/2000) fondate (a detta dell’ufficio) sull’abuso del diritto. Si va dalle ipotesi relative (ancora) ai rapporti tra professionisti e società di servizi – di cui gli stessi professionisti risultano soci – alla costituzione di società agricole che sarebbero volte, secondo gli uffici, a consentire (fittiziamente) la tassazione su base catastale. Altre ipotesi segnalate riguardano l’acquisto di azioni proprie precedentemente rivalutate dai soci che, secondo gli uffici, “eludono” il regime di tassazione di distribuzione dei dividendi.
In molti di questi casi non pare affatto riscontrabile l’abuso del diritto. Quest’ultimo, come oramai dovrebbe essere noto, è vicenda del tutto residuale. In pratica, anche dalle risoluzioni della scorsa estate delle Entrate (in particolare, la 97/E e la 98/E) traspare che gli uffici devono preliminarmente verificare se il contribuente si è messo nelle condizioni di legge per fruire di un vantaggio fiscale legittimo. E questo a prescindere dalla presenza di una “sostanza economica” sottostante alle operazioni effettuate. Quando, infatti, il contribuente adotta soluzioni, percorsi giuridici e opzioni – cui il sistema espressamente accorda un trattamento fiscale di maggior favore rispetto ad altri – la scelta non può essere censurata. L’abuso del diritto non consiste difatti in una sorta di abuso delle forme giuridiche, proprio perché nell’elusione tutte le forme, i percorsi e i contratti risultano legittimi (per questo è assurdo parlare di inopponibilità delle operazioni): è solamente il vantaggio fiscale conseguito che risulta illegittimo.
Così che quando il vantaggio conseguito dal contribuente risulta legittimo, l’indagine dell’ufficio deve fermarsi. Se il vantaggio fosse invece ritenuto indebito, occorre comunque prima verificare che non si tratti di evasione – come in alcuni dei casi prospettati, dove si parla di costituzione di soggetti fittizi o di “antieconomicità” – perché solamente dopo avere verificato che il vantaggio indebito conseguito non sia da ascrivere all’evasione si può ipotizzare l’abuso del diritto/elusione.
In tutto questo contesto vanno segnalati alcuni recenti “approdi” delle commissioni tributarie di merito. In particolare, va riportata la sentenza 405/4/18 della Ctr Piemonte, depositata il 22 febbraio scorso, con la quale è stato stabilito, in relazione ai rapporti economici tra professionista e società di servizi – della quale il professionista risulta socio – che «occorre considerare la possibilità per il contribuente di scegliere la soluzione fiscalmente meno onerosa». Dello stesso tenore, sostanzialmente, la sentenza della Ctp di Reggio Emilia 12/2/18, depositata il 28 febbraio scorso. La Ctp emiliana, sempre in relazione ai rapporti tra professionista e società di servizi, di cui lo stesso professionista risulta socio, ha valorizzato il disposto del comma 4 dell’articolo 10-bis della legge 212/2000, il quale prevede che il contribuente può scegliere tra più percorsi giuridici quello fiscalmente meno oneroso, come peraltro già veniva esplicitato nella relazione di accompagnamento del “vecchio” articolo 37-bis del Dpr 600/1973.
In ambedue le pronunce si trattava del caso in cui la società di servizi partecipata dal professionista aveva provveduto a riaddebitare allo stesso dei canoni di locazione immobiliari, essendosi la società di servizi “intestata” (anche in leasing) l’immobile. Secondo gli uffici dell’amministrazione questi comportamenti realizzavano una “tipica” ipotesi di abuso del diritto perché, se il professionista si fosse intestato direttamente l’immobile (o stipulato direttamente il leasing), non avrebbe portato in deduzione (in quegli anni) gli ammortamenti e il leasing.
Evidentemente, gli uffici non hanno considerato che se è il sistema a prevedere plurime opzioni, la scelta del contribuente di avvalersene ponendo in essere i relativi presupposti non può configurare affatto abuso del diritto, anche quando la scelta è stata motivata da esclusive ragioni fiscali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Pagina a cura di
Dario Deotto
Ultime News
Archivio News
202120202019201820172013

Questo sito web utilizza i cookie
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi.
Necessari
Statistiche
Impostazioni cookie
Necessari
Questi cookie sono richiesti per le funzionalità di base del sito e sono, pertanto, sempre abilitati. Si tratta di cookie che consentono di riconoscere l'utente che utilizza il sito durante un'unica sessione o, su richiesta, anche nelle sessioni successive. Questo tipo di cookie consente di riempire il carrello, eseguire facilmente le operazioni di pagamento, risolvere problemi legati alla sicurezza e garantire la conformità alle normative vigenti.
Statistiche
I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.