23/03/2020
Sospensione dei versamenti a macchia di leopardo
È evidente che, alla luce delle disposizioni contenute nel Dpcm del 22 marzo, in cui vengono sospese tutte le attività economiche diverse da quelle ritenute «essenziali», gran parte delle misure di sospensione e di differimento dei versamenti fiscali e contributivi contenute nel Dl 18/2020 devono essere riviste.
Non ha più alcun senso, ad esempio, il contenuto dell’articolo 61 (del Dl 18/2020), in base al quale soltanto per alcuni soggetti, svolgenti le attività economiche ritenute in un primo momento quelle maggiormente colpite dall’emergenza Covid-19, sono sospesi i versamenti dell’Iva in scadenza nel mese di marzo e – fino ad aprile – i versamenti delle ritenute per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, contributi previdenziali e premi Inail.
Allo stesso modo, non ha più alcun senso la disposizione dell’articolo 62 del Dl che dispone solo per i soggetti con ricavi non superiori a 2 milioni di euro (nel 2019) la sospensione dei versamenti che scadono tra l’8 marzo e il 31 marzo relativi ad Iva, ritenute di lavoro dipendente ed assimilato e contributi previdenziali ed assistenziali.
Se quasi tutte le attività ora sono sospese, è chiaro che occorre anche prevedere per le medesime attività la sospensione dei versamenti fiscali (tutti) e di quelli contributivi.
Peraltro, l’attuale articolo 62 del Dl 18/2020 dispone la sospensione dei versamenti che scadono a marzo, ma che sono – chiaramente - relativi a situazioni “prodromiche” sorte precedentemente. Si pensi all’Iva di marzo, che può risultare quella relativa al saldo annuale (2019) o alla liquidazione del mese di febbraio.
 
Una nuova sospensione generalizzata dei versamenti potrebbe arrivare fino al 31 maggio, considerato che già alla stessa data vi è la sospensione per tutti i contribuenti degli adempimenti tributari e di taluni versamenti (come quelli delle cartelle e dei carichi affidati al concessionario). Che è poi la stessa data per la quale risulta sospesa l’attività di liquidazione, controllo, riscossione, accertamento e contenzioso dell’amministrazione finanziaria. E proprio con riferimento al contenzioso tributario, al fine di evitare i disallineamenti tra contribuenti e amministrazione finanziaria più volte denunciati su queste pagine, sarebbe a questo punto il caso di disporre una sospensione simmetrica – sia per contribuenti che per l’amministrazione – alla stessa data del 31 maggio.
Altrimenti, se maggio risulta un orizzonte temporale troppo ampio, si può pensare ad una sospensione generalizzata dei versamenti almeno fino al 15 aprile, data di sospensione già prevista per i processi (compreso quello tributario).
Purché si tratti di una sospensione generalizzata per tutti i contribuenti (anche, si ritiene, per le attività ritenute essenziali, per le quali è inopportuno pensare, in questi momenti drammatici, che corrisponda anche un’«essenzialità tributaria») e, doverosamente, simmetrica sia per i contribuenti che per l’amministrazione.
E, da ultimo – è quasi una supplica – si cancelli quella odiosa norma a regime (articolo 12, comma 2, del Dlgs 159/2015) che permette a favore dell’Amministrazione finanziaria il differimento di due anni dei termini di accertamento per i periodi in scadenza nell’anno in cui avviene la sospensione dei termini. È davvero come lucrare sulle disgrazie (vere) del cittadino/contribuente. L’amministrazione finanziaria non ha bisogno di questo.

Dario Deotto
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