17/01/2019
Pace fiscale, irregolarità formali da rimuovere
Per la sanatoria delle irregolarità formali non basta il pagamento di 200 euro per ciascun periodo di imposta: occorre anche la rimozione dell’irregolarità. La sanatoria dell’articolo 9 del Dl 119/2018 presta il fianco a numerosi interrogativi, primo fra tutti quello del suo ambito di applicazione. La questione, a questo riguardo, non è soltanto quella dell’individuazione delle violazioni di carattere formale, distinguendole da quelle meramente formali – quest’ultime non sanzionate e, quindi, non interessate alla sanatoria – ma anche dell’esatta latitudine della definizione.
Infatti, va notato che la norma stabilisce che possono essere sanate «le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano nella determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018».
In prima battuta l’ambito di applicazione potrebbe risultare molto ampio, visto il riferimento alle irregolarità che non rilevano «sul pagamento dei tributi», da intendersi i tributi in genere. Tuttavia, i tributi interessati potrebbero risultare soltanto le imposte sui redditi, l’Irap e l’Iva. La norma fa, dapprima, riferimento alle infrazioni che non rilevano nella determinazione della base imponibile di questi tributi (imposte sui redditi, Irap e Iva) e, poi, alle violazioni che non rilevano sul pagamento dei tributi, che però potrebbero risultare anche in questo caso solamente quelli prima citati, e cioè le imposte sui redditi, l’Iva e l’Irap.
Questo perché le violazioni formali sono sia quelle che non incidono nella determinazione dell’imponibile che quelle che non incidono sul pagamento del tributo (circolari 180/E/1998, 192/E/1998 e 98/E/2000). Sicché sembrerebbe che la sanatoria risulti circoscritta a violazioni di ordine formale relative solamente alle imposte sui redditi, all’Iva e all’Irap.
Altro punto che genera perplessità è quello del perfezionamento della definizione. La norma dispone che la sanatoria si perfeziona con il pagamento di 200 euro per periodo d’imposta e «con la rimozione della irregolarità o omissioni».
Il problema non è tanto quello della “superficialità semantica” (rimuovere un’omissione risulta francamente impossibile), ma quello che intende la norma. In sostanza, la norma vorrebbe stabilire che il perfezionamento si ottiene pagando 200 euro (per periodo d’imposta) ed effettuando l’adempimento corretto ora per allora.
Questo vorrebbe significare che se, ad esempio, non sono state inviate le comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche o quelle dello spesometro, occorrerebbe farlo ora, insieme al pagamento di 200 euro. Peraltro, occorre ricordare che, se un adempimento risulta abrogato, decade anche la relativa sanzione, per effetto del principio del favor rei. Per cui risulta sicuramente inutile effettuare la sanatoria in relazione ad adempimenti che sono stati abrogati o che verranno in futuro eliminati.
Ad ogni modo, resta il fatto che la norma richiede anche la regolarizzazione dell’infrazione. In alcuni casi questa sarà già avvenuta: si pensi alla fattura emessa in ritardo, ma con ritardo tale da non avere influito sulla correttezza della liquidazione periodica Iva. Negli altri casi si dubita che il contribuente provvederà alla regolarizzazione dell’inadempimento formale (si pensi ad una fattura regolarmente inviata che contiene alcuni errori formali: difficilmente il contribuente invierà una nuova fattura). Si tratta di un ulteriore ostacolo all’adesione alla sanatoria, che già risulta negativamente condizionata, in presenza di violazioni plurime, dall’istituto del cumulo giuridico, come già altre volte riportato su queste pagine.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Pagina a cura di
Dario Deotto
Gian Paolo Ranocchi
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