05/11/2018
Istanze di adesione post decreto da ammettere alla pace fiscale
Anche per le istanze di adesione presentate dopo il 24 ottobre si deve ammettere la possibilità di definizione degli atti di accertamento prevista dall’articolo 2 del Dl 119/2018 (nonostante la relazione al decreto affermi il contrario).
La questione dei rapporti tra la definizione stabilita dall’articolo 2 appena citato e l’accertamento con adesione è davvero controversa. La norma prevede che possono essere definiti gli atti di accertamento «non impugnati e ancora impugnabili» al 24 ottobre scorso. Si stabilisce che il contribuente può provvedere alla definizione – con il pagamento delle sole imposte – entro 30 giorni da tale data (cioè entro il 23 novembre) o, se più ampio, «entro il termine di cui all’articolo 15, comma 1» del Dlgs 218/1997, che residua dopo il 24 ottobre.
Va notato subito che si cita il termine indicato all’articolo 15 del Dlgs 218/1997 e non la disposizione in generale dell’articolo 15. Norma, quest’ultima, che regola la cosiddetta “acquiescenza”, la quale prevede che le sanzioni relative agli atti di accertamento sono ridotte a un terzo se il contribuente: (1) rinuncia a impugnare l’atto; (2) rinuncia a presentare istanza di accertamento con adesione; (3) paga, entro il termine di presentazione del ricorso, le somme dovute, comprese le sanzioni ridotte.
Come si può rilevare, non è un’acquiescenza rispetto al solo tributo, ma un istituto che prevede la riduzione delle penalità se il contribuente rinuncia all’impugnazione e all’adesione, pagando anche le stesse sanzioni ridotte. Questo è un aspetto particolarmente rilevante nell’ottica della definizione di cui all’articolo 2 del Dl 119/2018. Infatti, per quest’ultima definizione – che prevede il pagamento della sola imposta – non si applicano, chiaramente, le regole dell’articolo 15 del Dlgs. 218/1997 nella loro interezza, ma soltanto quelle legate ai termini di pagamento.
In particolare, non si può applicare nella definizione prevista dal Dl 119/2018 la regola dell’alternatività rispetto all’accertamento con adesione. La norma dell’articolo 2 non la prevede (l’alternatività), tant’è che se l’atto di accertamento è stato notificato entro il 24 ottobre ed entro tale data risultava presentata istanza di accertamento con adesione, si potrà fruire – ai fini della stessa definizione ex articolo 2 – anche del maggiore termine di sospensione di 90 giorni previsto per l’accertamento con adesione. In sostanza, se il termine complessivo (90 giorni più 60 più l’eventuale pausa feriale dei termini processuali) scade dopo il 23 novembre (30 giorni dall’entrata in vigore del decreto), si potrà utilizzare, ai fini della definizione agevolata, tale maggiore termine. In questo senso dispone anche la relazione illustrativa al decreto.
Il problema non dovrebbe porsi (non completamente in questi termini, però) nemmeno per le istanze di adesione presentate dal 25 ottobre in relazione ad atti di accertamento notificati entro il giorno precedente. Così, si può sostenere che nel caso delle istanze di adesione presentate dal 25 ottobre, il contribuente possa comunque provvedere alla definizione agevolata degli atti ex articolo 2 entro il 23 novembre (30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto) oppure, se il termine risulta più ampio, nei 60 giorni dalla notifica dell’atto. Non si può fruire, invece, in questo caso – diversamente dalle istanze di adesione presentate entro il 24 ottobre – dell’ulteriore termine di differimento di 90 giorni. Questo perché, richiamandosi i termini di cui all’articolo 15 del Dlgs 218/1997, questi ex se non consentono di computare i 90 giorni, essendo l’acquiescenza alternativa all’adesione. Mentre è chiaro che andava salvaguardato chi, prima dell’entrata in vigore del decreto fiscale, aveva presentato istanza di adesione, ignaro, evidentemente, dei contenuti del Dl 119.
Il fatto è, però, che la relazione illustrativa prevede la possibilità di definizione ex articolo 2 se il contribuente rinuncia, dal 25 ottobre, «alla formulazione di istanza di accertamento con adesione». Lo stesso concetto viene ribadito in altro punto della relazione. In pratica, la relazione interviene su ciò che non è disciplinato dalla norma, stabilendo (la relazione) l’alternatività tra istanza di adesione presentata dal 25 ottobre in poi e la nuova definizione agevolata. Si nutrono forti perplessità su questo ruolo di “supplenza” della relazione illustrativa, in mancanza di un riferimento normativo. Senza considerare che molti contribuenti – all’oscuro del contenuto della stessa relazione – hanno fatto istanza di accertamento con adesione in questi giorni per non rendere definitivi gli atti il cui termine di impugnazione era prossimo alla scadenza. Si è dunque dell’avviso che, in questi casi, se il contribuente provvede alla definizione prevista dall’articolo 2 entro il 23 novembre, tale comportamento rappresenta l’implicita rinuncia all’accertamento con adesione. Idem se si provvede alla definizione ex articolo 2 nel maggiore termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto, qualora tale maggiore termine sia successivo al 23 novembre.
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Dario Deotto
Laura Ambrosi