30/03/2020
Niente extra time al Fisco per l’Ires e gli altri tributi non sospesi
Le asimmetrie presenti nel Dl 18/2020, riguardanti la diversa tempistica concessa al Fisco rispetto al contribuente, sono la fotografia di una normativa tributaria che, negli ultimi anni, è stata troppo spesso ostaggio della tecnocrazia e delle esigenze di gettito. In particolare, colpisce il differimento dei due anni dei termini di accertamento a favore dell’amministrazione, da ultimo censurato anche dalla Corte dei conti.

La questione nasce dal Dlgs 159/2015, avente ad oggetto la razionalizzazione e la semplificazione (!) della riscossione. L’articolo 12 del Dlgs disciplina la «sospensione dei termini per eventi eccezionali». Viene stabilito al comma 1 che i termini di prescrizione e decadenza a favore dell’amministrazione sono sospesi per lo stesso tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento concessi al contribuente (principio, peraltro, non rispettato dal Dl 18/2020).

Dopodiché c’è la norma incriminata (comma 2): viene previsto un differimento, al 31 dicembre del secondo anno successivo al periodo di sospensione, dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici, in scadenza nell’anno in cui si verifica la sospensione. In pratica, se in un anno X c’è una sospensione anche di 2 giorni dei termini di versamento, il Fisco fruisce di una proroga di (ben) due anni dei termini di accertamento per i periodi d’imposta in scadenza nell’anno X. È evidente l’odiosa sproporzione temporale a favore dell’amministrazione, certamente frutto della algida tecnocrazia e non della ragionevolezza che dovrebbe guidare le leggi. Ed è proprio sotto il profilo della ragionevolezza, che si ritiene la norma palesemente incostituzionale. Con la conseguenza che non potrà che esserlo anche la norma del decreto “cura Italia” (articolo 67, comma 4, del Dl 18/2020), la quale rinvia all’articolo 12 del Dlgs 159/2015.

No ai due anni in più per l’Ires

Le sospensioni previste dal Dl 18/2020 non sono generalizzate: non riguardano, in sostanza, tutti i tributi e contributi dovuti dai contribuenti aventi sede nel territorio dell’evento eccezionale (in questo caso tutto lo Stato). La sospensione dei termini (non il differimento, che è invece quello dal 16 al 20 marzo, che ha riguardato tutti) è riferita, infatti, solo ad alcuni tributi e ad alcuni contribuenti. Ad esempio, un soggetto Ires con esercizio a cavallo che deve versare l’Ires in questi giorni non ha nessuna sospensione, così come un contribuente con ricavi superiori a 2 milioni, non incluso tra i soggetti indicati nell’articolo 61 del Dl.

Ecco così che si genera un ulteriore “caos tecnocratico” (di cui la tecnocrazia generalmente si sazia). Il differimento di due anni dei termini di prescrizione e decadenza deve essere indubitabilmente legato alla sospensione dei versamenti. Ma, ad esempio, per il soggetto Ires con esercizio a cavallo di prima non c’è stata alcuna sospensione, per cui per lui non può realizzarsi alcun differimento di due anni dei termini di accertamento in relazione all’Ires. Si dirà: la norma fa riferimento – quando dispone il differimento dei due anni – anche alla sospensione degli adempimenti. E nel caso del Dl 18/2020 c’è una sospensione (per tutti) degli adempimenti fino al 31 maggio. Va detto, però, che la sospensione non contempla tutti gli adempimenti, ma solo quelli non legati a un versamento. E, comunque, nell’esempio del soggetto Ires, non si rinviene, a occhio, alcun adempimento Ires (o Irap) sospeso fino al 31 maggio.

Un bel pasticcio, insomma, su cui intervenire al più presto.

Contenzioso: stop al 15 aprile anche per il Fisco

Molto più semplice la soluzione del problema dei diversi termini del contenzioso, tra contribuente ed Entrate. Qui, il problema è solo quello di un difetto di coordinamento tra articolo 67 e articolo 83 del decreto. È chiaro che la sospensione opera anche per l’Agenzia fino al 15 aprile (per cui va modificato l’articolo 67).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dario Deotto
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