28/09/2017
Per la definizione va ripristinato l'"errore scusabile"
Le problematiche relative ai calcoli della definizione delle liti pendenti (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) risultano accentuate dal fatto che non si rinviene nella disciplina una specifica disposizione sull’errore scusabile. Va rilevato invece che, in passato, sia l’articolo 16 della legge 289/2002 sia la successiva riedizione della definizione delle “mini-liti” pendenti fino a 20mila euro (Dl 98/2011) disciplinavano espressamente il principio dell’errore scusabile.
La norma prevedeva che se il contribuente, incorrendo in un errore scusabile, aveva versato una somma inferiore a quella dovuta, conseguiva comunque il perfezionamento della definizione della lite mediante il pagamento del residuo importo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’ufficio. In via interpretativa venne considerato scusabile l’errore in cui il contribuente aveva comunque osservato una normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti. La scusabilità dell’errore andava comunque riferita a situazioni di obiettiva incertezza o di particolare complessità del calcolo ovvero alla mancanza di negligenza nell’individuazione di quanto dovuto.
La norma attuale invece, come si diceva, non dispone nulla in proposito. Il fatto è che l’articolo 11 del Dl 50/2017 fa riferimento alle disposizioni relative ai versamenti dell’accertamento con adesione (articolo 8 del Dlgs 218/1997), per le quali trovano applicazione le norme sul lieve inadempimento di cui all’articolo 15-ter del Dpr 602/1973. Lieve inadempimento che riguarda anche il versamento della prima o unica rata. Secondo la circolare 17/E/2016 delle Entrate, la disciplina del lieve inadempimento trova applicazione per tutti gli istituti che fanno comunque richiamo alle disposizioni in tema di pagamento dell’accertamento con adesione. La conseguenza sarebbe – visto il richiamo delle disposizioni sulla definizione delle liti pendenti a quelle sui versamenti dell’accertamento con adesione – che il lieve inadempimento trovi applicazione anche per la definizione delle liti.
Tuttavia, qualche perplessità si ha in proposito. In primo luogo, perché le norme sul lieve inadempimento si applicano ai pagamenti a seguito dell’attività di controllo dell’agenzia delle Entrate che si concretano in un atto “condiviso” (prima del pagamento) anche dalla stessa Agenzia. Poi il lieve inadempimento prevede comunque l’applicazione di sanzioni.
È il caso, dunque, di fare “rivivere” (con una norma) il “vecchio” errore scusabile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
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