25/11/2019
Altro che abuso, meglio limitare gli interpelli
Se è certamente vero che occorre riformare la giustizia tributaria, non va dimenticato che le vicende del processo tributario non sono altro che l’“epilogo” di una materia ancora alla ricerca di un proprium, considerata la perenne condizione di “ostaggio” del diritto tributario rispetto alle contingenze erariali e a un’ipertrofia legislativa che non ha eguali.
Si è così dell’avviso che prima di riformare il processo (che va comunque rivisto), occorrerebbe un ampio ripensamento del diritto tributario, partendo da un Testo unico dell’accertamento. Il primo articolo di questo Testo unico dovrebbe fissare – a nostro avviso – il fondamentale distinguo tra evasione del tributo, sua elusione e legittimo risparmio d’imposta.
Non è, infatti, ammissibile che ancora oggi ci si imbatta in macroscopici errori come quello che deriva dalla risposta all’interpello 469 del 7 novembre scorso. Al di là della particolarità del caso (data della configurazione soggettiva di un contraente: un fondo alternativo d’investimento di tipo chiuso) viene affermato, tra le righe, che il separato trasferimento di un immobile di un complesso aziendale allo stesso cessionario dell’azienda trasferita realizza ipotesi di abuso del diritto.
Il primo pensiero che viene – si ritiene, anche al più disattento lettore - non può che essere: «Non è possibile!» Affermare che il frazionamento dell’azienda è un’ipotesi elusiva è come dire che lo è anche la mancata emissione di una fattura.
Peraltro, stupisce (ma oggi non troppo) che nel documento si citi la circolare della guardia di Finanza (1/2018), in cui si afferma «che possono essere ritenute carenti di sostanza economica le operazioni che si sviluppano in sequenze di negozi giuridici che… sono caratterizzate da incoerenza giuridica». Cioè uno straordinario mix di fraintendimenti tra valutazioni giuridiche ed economiche, dimenticando il fondamentale principio che ogni fatto giuridico è anche economico e che il Fisco non può identificare presunti effetti economici ulteriori rispetto a quello giuridici, se non in presenza di norme esplicite in tal senso. E che se c’è “incoerenza giuridica” il Fisco ha tutti gli strumenti per superare – anche per presunzioni - le forme legali adottate dalle parti in presenza di fenomeni finzionistici. Che sono – chiaramente – vicende imputabili all’evasione, nella quale rientrano tutti quei comportamenti volti a dissimulare la ricchezza prodotta mediante la creazione di una realtà in apparenza divergente da quella effettiva.
Nella simulazione/dissimulazione/interposizione vi è una asimmetria tra la situazione formale e quella reale; invece, nell’elusione non vi è alcuna divergenza tra apparenza e realtà. Nell’elusione/abuso del diritto si è in presenza di atti perfettamente validi ed efficaci: è il solo vantaggio fiscale conseguito che risulta indebito.
In sostanza, non si può certo affermare che il frazionamento dell’azienda è un’ipotesi che rientra nell’abuso del diritto, trattandosi, invece, chiaramente, di un’ipotesi dissimulatoria.
Verrebbe da dire: non si abusi troppo dell’abuso o, forse, più pragmaticamente, non si abusi troppo degli interpelli. Meglio, probabilmente, tornare a interpretare in proprio (se non altro le regole elementari del diritto tributario).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
 
Dario Deotto
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