06/08/2017
Interventi su chi non effettua movimentazioni in «uscita»

Una presunzione legale di evasione. È questa la lettura che la giurisprudenza di Cassazione continua a fornire in relazione alla norma di riferimento sulle indagini finanziarie del Fisco (articolo 32 del Dpr 600/1973).
Tuttavia, tale orientamento incontra evidenti limiti posto che la norma risulta diretta (si veda anche l’altro articolo in pagina) a fare acquisire semplicemente all’amministrazione «conoscenze fiscalmente rilevanti». Queste «conoscenze», se il contribuente non è in grado di dare giustificazioni o non convincono l’amministrazione, possono essere poste a base delle norme disciplinanti l’accertamento vero e proprio. Per le imprese e i professionisti, la norma stabilisce che le movimentazioni finanziarie a cui non si è in grado di dare giustificazione sono poste a base degli accertamenti dell’articolo 39 del Dpr 600/1973 , dove non si rinviene alcuna presunzione legale. Sicché l’accertamento fondato sull’articolo 39 del Dpr 600/1973 deve necessariamente essere fondato su una rettifica analitica in presenza di elementi certi oppure su una presunzione semplice, con onere probatorio che incombe sull’ufficio, che deve rispettare i parametri di gravità, precisione e concordanza (tralasciando l’«induttivo puro» per chi, ad esempio, non tiene le scritture contabili).
A tal proposito, il decreto fiscale collegato alla manovra dello scorso autunno (Dl 193/2016) ha “ratificato” l’intervento della Consulta con la sentenza 228/2014, con la quale è stata stabilita l’illegittimità costituzionale della previsione relativa ai prelievi non giustificati da parte dell’esercente un’arte o una professione. Così che la norma risulta circoscritta soltanto agli imprenditori. Peraltro, la fissazione dei nuovi limiti di mille euro giornalieri e, comunque, di 5 mila euro mensili, risulta confermare il fatto che la norma non contempla affatto una presunzione legale.
Un limite quantitativo di tal genere non può riguardare una presunzione di legge. Sarebbe irragionevole oltreché (la presunzione) non sintomatica di capacità contributiva e, quindi, illegittima: per un ricco imprenditore prelevare 5 mila euro al mese può essere poco e niente, mentre può essere un importo elevato per un piccolo imprenditore. Senza contare che la norma chiede al contribuente di fornire indicazione del beneficiario, e questo non può risultare il fatto presunto, visto che quest’ultimo è dato dall’eventuale ricavo non dichiarato.
In tutto questo, occorrerebbe chiedersi se oggi non risulti più ragionevole individuare, sempre sul piano istruttorio e non accertativo, chi, non avendo altre entrate, non preleva mai. Forse è più ragionevole indirizzare i controlli verso chi non preleva rispetto a chi, alla luce del sole, effettua dei prelievi dai propri conti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
Ultime News
Archivio News
202120202019201820172013

Questo sito web utilizza i cookie
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi.
Necessari
Statistiche
Impostazioni cookie
Necessari
Questi cookie sono richiesti per le funzionalità di base del sito e sono, pertanto, sempre abilitati. Si tratta di cookie che consentono di riconoscere l'utente che utilizza il sito durante un'unica sessione o, su richiesta, anche nelle sessioni successive. Questo tipo di cookie consente di riempire il carrello, eseguire facilmente le operazioni di pagamento, risolvere problemi legati alla sicurezza e garantire la conformità alle normative vigenti.
Statistiche
I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.