25/03/2020
Prorogati di due anni i termini dei controlli
Ha destato molto scalpore il differimento di due anni dei termini di accertamento disposta dal decreto legge 18/2020 per i periodi d’imposta in scadenza quest’anno.
Il fatto è che questo differimento risulta previsto a regime da una norma semi-sconosciuta – l’articolo 12 del decreto legislativo 159/2015 - e quindi non vale soltanto per le misure conseguenti agli eventi eccezionali di questi giorni.
Occorre pertanto conoscere nel dettaglio le disposizioni contenute nell’articolo 12 del Dlgs 159/2015.
La norma, al comma 1, stabilisce che le previsioni in materia di sospensione dei termini concesse ai contribuenti per il versamento di tributi, contributi, premi assicurativi e tutti gli adempimenti anche processuali valgono «per un corrispondente periodo di tempo» per i termini di prescrizione e decadenza per l’attività di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione dell’agenzia delle Entrate. Si crea, in sostanza, un perfetto parallelismo temporale tra la sospensione dei termini concessa al contribuente e la sospensione concessa all’amministrazione. I tempi di “sospensione” (attenzione, qui si parla di sospensione dei termini) concessi al contribuente sono dunque gli stessi concessi all’amministrazione in relazione all’attività di liquidazione, accertamento eccetera.
Poi la norma prosegue, sempre al comma 1, stabilendo che, come regola generale (salvo quindi eccezioni), il contribuente deve effettuare i versamenti sospesi entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Poi viene previsto (al comma 2 dell’articolo 12) un differimento – assolutamente sproporzionato - di due anni dei termini di decadenza dell’accertamento per l’annualità in scadenza nell’anno in cui si verifica la sospensione.
In sostanza, attualizzando la cosa, poiché, ad esempio, nel 2020 scadono i termini di decadenza dell’azione di accertamento in relazione al 2015 (quando la dichiarazione è stata presentata), si avrebbe che i termini di decadenza di questo periodo vengono differiti di due anni (quindi vanno al 2022).
Ed è questo che conferma il Dl 18/2020, il quale, all’articolo 67, comma 4, dispone che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici, si applica, per l’appunto, l’articolo 12 del Dlgs 159/2015. Quindi, viene confermata l’applicazione del differimento di due anni dei termini di accertamento, riscossione, liquidazione in favore dell’amministrazione per tutte le annualità in scadenza nel 2020, anno interessato dalla sospensione dei termini. Questo nonostante la sospensione dei termini concessa dal Dl 18/2020 ai contribuenti risulti di pochi mesi (quello di marzo, aprile per altri tributi, maggio in taluni casi). Tuttavia, il problema non nasce dal Dl di questi giorni, ma dalla norma del Dlgs 159/2015 che, circa questo aspetto, risulta assolutamente asimmetrica, e nettamente a favore dell’amministrazione finanziaria.
Occorre rilevare che nel Dl 18/2020 si trovano altri “richiami” all’articolo 12 del Dlgs 159/2015, come quelli contenuti nell’articolo 68 sulla sospensione dei termini per le cartelle e gli atti di accertamento esecutivi. Questo riferimento, tuttavia, risulta assolutamente insignificante, in quanto, non essendo certamente legato al differimento di due anni dei termini di accertamento, non è nemmeno relativo al comma 1 dell’articolo 12, il quale (comma 1) risulta di fatto inapplicabile per la sospensione riferita agli eventi di questi giorni, non riscontrandosi, nel Dl 18/2020, quella simmetria temporale tra i termini di sospensione concessi al contribuente e quelli concessi all’amministrazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
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