19/11/2018
Mini-proroga ma tra le righe
Stanno giungendo in questi giorni molte richieste di chiarimenti in relazione all’abuso del diritto. In gran parte riguardano l’annualità 2013, considerando l’approssimarsi della scadenza dei termini di accertamento.
La questione dei termini di decadenza dell’abuso del diritto è, tuttavia, controversa. L’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente stabilisce, per prima cosa, che l’atto impositivo va preceduto, a pena di nullità, da una richiesta di chiarimenti al contribuente, da fornire entro 60 giorni. Fin qui nulla da dire: si tratta di una sequenza procedimentale volta ad assicurare il contraddittorio preventivo.
I problemi sorgono con il comma 7 dell’articolo 10-bis, il quale prevede che la richiesta di chiarimenti deve essere notificata al contribuente entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell’atto impositivo. Qui, più che altro, sorge un sospetto, visto che è l’atto impositivo che dovrebbe essere notificato entro il termine ordinario di decadenza, non la richiesta di chiarimenti. Ma è con il prosieguo (del comma 7) che si è al cospetto di una vicenda kafkiana. Si stabilisce infatti che «tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrono non meno di 60 giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei 60 giorni».
La previsione è indubbiamente oscura, anche se una cosa è certa: la norma vorrebbe garantire l’effettività del contraddittorio. In sostanza, il senso è quello di dare all’Agenzia un tempo credibile (60 giorni) per ponderare i chiarimenti forniti dal contribuente. Questo è il motivo per cui viene stabilito che se tra la data di ricevimento di tali chiarimenti (o di scadenza del termine per rispondere) e il termine di decadenza dell’azione accertatrice il lasso di tempo è inferiore a 60 giorni, si determina la proroga dei termini di accertamento. Tendenzialmente, quindi, la norma assume i contorni di una sorta di “lancia del Pelide”: da una parte si dispone la proroga dei termini di accertamento, dall’altra questo viene fatto per dare maggiori garanzie al contribuente. Tralasciando tutte le considerazioni che si potrebbero fare al riguardo, va però osservato che, secondo la norma, il differimento si realizza quando, comunque, il termine per fornire i chiarimenti viene a cadere entro la scadenza ordinaria del termine di accertamento. Non è possibile, in sostanza, che la richiesta di chiarimenti venga, ad esempio, notificata il 30 dicembre e che la stessa determini lo slittamento dei termini (a meno che il contribuente non risponda il 31). Altrimenti, l’Agenzia avrebbe – in questo caso – un rinvio di 120 giorni.
Perciò, quando il termine per rispondere alla richiesta di chiarimenti viene a scadere dopo il 31 dicembre (e il contribuente non risponde entro fine anno), non si ha alcun differimento dei termini. E ciò tutela (in parte) il contribuente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
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