29/09/2017
La vicenda degli avvisi bonari ed il "nichilismo" tributario
La vicenda degli avvisi bonari conseguenti al nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva risulta paradigmatica dello stato delle questioni fiscali.
Pochi se ne erano accorti, ma la norma (articolo 21-bis del Dl 78/2010) che ha introdotto questo nuovo adempimento dispone che trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 54-bis, comma 2-bis, del Dpr 633/1972. Queste ultime dispongono che «se vi è pericolo per la riscossione», l’ufficio può provvedere anche prima della presentazione della dichiarazione annuale a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti di imposta.

Tuttavia, la norma sulle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dispone che si applicano le disposizioni dell’articolo 54-bis, comma 2-bis, del Dpr 633/1972 «indipendentemente dalle condizioni ivi previste». Il che vuole dire, in sostanza, che il fisco può inviare la comunicazione “bonaria” in esito alle nuove comunicazioni a prescindere dalla sussistenza del pericolo per la riscossione.
In questo modo risulta “aggirata” la disposizione - rendendola, di fatto, priva di contenuto - che fonda sul pericolo della riscossione la possibilità da parte dell’Agenzia di intervenire per controllare i versamenti periodici prima della presentazione della dichiarazione.
In questo contesto, molti lamentano che il contribuente, raggiunto dalla comunicazione preventiva dell’Agenzia, non può più (in questo caso) utilizzare il ravvedimento operoso per “sanare” il mancato o parziale versamento.

Si vengono così a mischiare criticità, voracità e fraintendimenti vari.
Occorre infatti considerare che il ravvedimento operoso è stato “drogato”: è stato fatto in modo che il contribuente, raggiunto da comunicazioni di tutti i tipi, provveda ad “autodenunciarsi” da solo. Dal lato del contribuente, il ravvedimento, in particolare quello relativo alle violazioni per gli omessi versamenti, è stato usato come una sorta di “autofinanziamento”. Di questo se ne è avveduto chi, in precedenza, aveva ampliato, snaturandolo, le “porte” del ravvedimento. Così è stato stabilito, con le norme sulla comunicazione delle liquidazioni periodiche, che il fisco potesse intervenire quasi immediatamente (dopo una prima “informativa”, non ostativa della regolarizzazione del contribuente), senza aspettare la dichiarazione, impedendo così, però, il ravvedimento.
Il fatto è che oramai è tutto il sistema ad essere snaturato. Oggi si può ben parlare di nichilismo tributario.
Dario Deotto
© Riproduzione riservata
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