21/10/2019
Scontrini, sanzioni in cortocircuito nei casi di mancata trasmissione
Gli scontrini (oggi, la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi) probabilmente non sono ben visti dal Fisco. Può sembrare una battuta, ma non si spiega altrimenti il più gravoso trattamento sanzionatorio delle violazioni riferite agli scontrini fiscali rispetto, ad esempio, alla fattura.
Con la rivisitazione del sistema sanzionatorio operata attraverso il Dlgs 158/2015 è stata modificata (al ribasso) l’entità delle penalità di molte infrazioni tributarie: ad esempio, la mancata emissione della fattura, punita in passato con la sanzione compresa tra il 100 e il 200% dell’imposta relativa all’imponibile non documentato, sconta ora la penalità tra il 90 e il 180% dell’imposta. Peraltro, è stato anche stabilito che la penalità va da 250 a 2mila euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (nel senso che la fattura è stata emessa in ritardo ma è stata comunque fatta confluire nei termini della liquidazione periodica).
Analogamente anche la sanzione per l’indebita detrazione dell’imposta –100% – è stata ridotta al 90 per cento. E così sono state ridotte molte altre penalità.
Per gli scontrini fiscali, invece no. La sanzione per la loro mancata documentazione era pari al 100% dell’imposta non documentata, ed è rimasta (volutamente?) tale.
Ora sono intervenuti – per effetto delle disposizioni contenute nel Dlgs 127/2015 – gli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi, i quali sostituiscono sia gli obblighi di certificazione (legge 413/1991 e Dpr 696/1996) che quelli di registrazione Iva (articolo 24 del Dpr 633/1972). I nuovi obblighi sono stati frazionati nel tempo:
vi sono tenuti dal 1° luglio 2019 i soggetti che nel 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400 mila euro;
per gli altri soggetti l’obbligo parte con il 1° gennaio 2020.
Le sanzioni di legge
Quanto alle sanzioni, il comma 6 dell’articolo 2 del Dlgs 127/2015 prevede che si applica, «in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione», la sanzione prevista dall’articolo 6, comma 3, del Dlgs 471/1997 in relazione alla mancata documentazione dei corrispettivi (100 per cento dell’imposta). Va notata la disgiunzione «o» tra le due situazioni.
In sostanza, se i corrispettivi non vengono memorizzati, si applica senz’altro la sanzione del 100% (dell’imposta relativa all’imponibile non memorizzato), mentre non dovrebbe trovare applicazione la penalità del 100% per il conseguente omesso invio dei dati (trattandosi di inadempimento conseguente alla mancata memorizzazione).
Tuttavia, se i corrispettivi vengono memorizzati, ma non viene effettuato l’invio dei dati – entro i 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione – trova comunque applicazione la sanzione del 100 per cento. Penalità che tuttavia non può essere irrogata, per il primo semestre dell’obbligo, se la trasmissione viene effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (fermi restando i termini ordinari di liquidazione dell’imposta).
Violazioni solo formali
La questione che lascia più perplessi è proprio il trattamento sanzionatorio nell’ipotesi in cui i corrispettivi vengano regolarmente memorizzati – e quindi non vi sia evasione d’imposta – ma il contribuente non provveda, nei termini di legge, alla trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia. La sanzione del 100% dell’imposta, per effetto della disgiunzione «o», sarebbe comunque irrogabile.
Secondo l’Agenzia (risposta a interpello 9/2019), non si tratta di violazione meramente formale – non sanzionata – perché si configura un inadempimento che incide sull’attività di controllo.
Andrebbe tuttavia ricordato quanto riportato sulle pagine de "Il Sole 24 Ore" del 26 agosto scorso: una violazione è da considerarsi meramente formale, e dunque non sanzionata, quando una violazione “di base” formale – e non può che essere tale il mancato invio al Fisco, di fatto, di una comunicazione – viene regolarizzata spontaneamente dal contribuente prima dell’inizio di un controllo della stessa amministrazione. Altrimenti le violazioni meramente formali risulterebbero soltanto teoriche. Ecco perché è corretto ritenere che se il contribuente trasmette i dati dei corrispettivi anche dopo i termini di legge – purché prima dell’effettiva attività di controllo – non possa venire sanzionato.
Comunque rimane il fatto che quando il corrispettivo è stato regolarmente memorizzato, e non si è provveduto alla trasmissione dei dati, tale violazione non può essere punita con una sanzione (proporzionale) rapportata a un’imposta che non è stata affatto evasa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Pagina a cura di
Dario Deotto
Massimo Sirri
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