03/12/2018
Ravvedimento «speciale» per rilanciare le misure
La sensazione è che le misure di “pace fiscale” fin qui prospettate non godranno di grande attrattiva. In questi giorni, ad esempio, possono ancora essere definiti gli atti di accertamento notificati entro il 24 ottobre, qualora il termine per presentare il ricorso risulti più ampio rispetto a quello del 23 novembre. La percezione, però, è che i tempi siano troppo ravvicinati e che troppi paletti siano stati (impropriamente) inseriti dalle disposizioni attuative delle Entrate.
Anche la stessa sanatoria delle irregolarità formali, a cui si fa riferimento in questa pagina, presenta troppe incognite, la più rilevante delle quali è data dal fatto che non si tiene conto che la sanatoria aveva certamente un senso in passato, quando veniva sanzionata ogni singola violazione. Oggi (da più di 20 anni), invece, c’è il cumulo giuridico: istituto che, in presenza di violazioni plurime permette di mitigare di molto l’entità della penalità, la quale viene applicata, con determinati aumenti, una volta soltanto (ed è ovvio che il potenziale destinatario della sanatoria è colui che ha commesso più violazioni).
In questo contesto, a parte la definizione delle liti pendenti (si veda la pagina seguente) e la rottamazione, su cui c’è sicuramente dell’interesse, molte attese riguardavano la dichiarazione integrativa speciale, per la quale era lecito attendersi dei miglioramenti. Invece, la previsione verrà abrogata e sostituita con la stessa sanatoria delle irregolarità formali.
Così che non resta molto di questo percorso di “pacificazione fiscale”. In proposito, si nota che il comune denominatore delle varie forme definitorie è quello, in termini generali, di consentire al contribuente di pagare le maggiori imposte derivanti da atti dell’amministrazione in cinque anni, senza sanzioni e interessi (eccetto quelli per la rateazione). Come fondamento, il fatto di pagare solo le maggiori imposte, e in cinque anni, può avere un senso. Ma questo percorso deve necessariamente essere ampliato, non potendo limitarsi a quando l’impulso deriva da un atto dell’amministrazione.
Peraltro, non bisogna dimenticare che, a regime, è possibile fruire del ravvedimento anche quando c’è un atto del Fisco (sono ostativi soltanto la notifica di un atto di accertamento e il ricevimento di un “bonario”). Così che occorrerebbe pensare a un ravvedimento operoso speciale, senza sanzioni e con il pagamento delle maggiori imposte in cinque anni, che possa contemplare la stessa definizione dei Pvc (ammettendola per ogni singola violazione), ma, soprattutto, situazioni in cui il contribuente non è stato raggiunto da un atto del Fisco. In questo modo, se proprio dev’essere pace fiscale, questa potrebbe avere un senso (almeno per il passato).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
D.D.
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