30/09/2019
Recesso solo nei casi di legge
Verrebbe da dire che «il recesso è una cosa seria» (come d’altronde tutte le forme giuridiche legittime che il Fisco pretenderebbe di sostituire con altre fiscalmente più onerose).
Il caso della risposta all’interpello 341/2019 risulta paradigmatico. È stata ritenuta elusiva la seguente sequenza negoziale:
costituzione di una newco da parte dei figli, con il 50% per cento ciascuno;
i genitori rivalutano le partecipazioni della società operativa e poi le cedono alla newco;
fusione inversa tra newco e operativa, al termine della quale i figli dispongono del 50% ciascuno dell’operativa.
Secondo l’Agenzia lo stesso risultato si poteva ottenere attraverso il recesso tipico dei genitori. Ma ci sono stati altri casi in cui, ad esempio, l’Agenzia ha “trasformato”, contestando l’abuso del diritto, l’acquisto di azioni proprie in recesso tipico. Questo perché nell’ipotesi di recesso tipico non rileva il valore di acquisto delle azioni rideterminato per effetto dei vari provvedimenti di affrancamento che si sono susseguiti nel tempo.
Il punto è che l’ufficio non può in nome del “grimaldello” della sostanza economica o degli effetti economici, pensare di sostituire una o più forme giuridiche legittime con altre – altrettanto legittime – che determinano una maggiore tassazione.
Quando scatta il recesso
Peraltro, non è che il recesso del socio possa realizzarsi per mera volontà dell’amministrazione finanziaria. Il recesso del socio può ricorrere esclusivamente nelle ipotesi espressamente tipizzate dal legislatore attraverso l’articolo 2437 del Codice civile (o in altre disposizioni di legge, ad esempio gli articoli 2343, 2355-bis del Codice civile) ovvero nelle fattispecie statutarie ulteriori sempre disciplinate dallo stesso articolo 2437 (comma 4), le quali devono comunque determinare una giusta causa di recesso. In sostanza, l’uscita del socio attraverso la figura del recesso non si può realizzare né (ovviamente) per volontà del F isco né per semplice volontà del socio – va infatti esclusa la legittimità della previsione statutaria che consenta il recesso ad nutum, per mera volontà del socio – risultando incardinata in ben precise fattispecie legali.
Peraltro, va notato che in taluni casi, nel trasformare (impropriamente) l’acquisto di azioni proprie in ipotesi di recesso dell’azionista, gli uffici – contestando l’abuso del diritto – hanno provveduto ad accertare alla società la mancata effettuazione della ritenuta d’imposta ai sensi dell’articolo 27 del Dpr 600/1973. Accertamento che poi – per evitare defatiganti contenziosi – è stato definito, anche attraverso la recente definizione delle liti pendenti, dalla società.
La chance del rimborso
In tal caso va ricordato che il comma 11 dell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente prevede che i soggetti diversi da quelli ai quali risulta contestato l’abuso del diritto possono richiedere il rimborso delle imposte pagate per la realizzazione di operazioni abusive i cui vantaggi sono stati disconosciuti dall’amministrazione finanziaria (lo stesso accadeva con il vecchio articolo 37-bis del Dpr 600/1973). L’istanza di rimborso deve essere presentata entro un anno dal giorno in cui l’accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale.
Così che, in questi casi, l’azionista che ha affrancato le azioni poi trasferite alla società può senz’altro chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata nel caso in cui la società abbia definito (anche per effetto di disposizioni “condonistiche”) l’accertamento.
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