13/11/2021
La sentenza non si può limitare a esporre le ragioni del fisco
È nulla, per violazione dell’articolo 36 del Dlgs 546/1992, la sentenza motivata con la mera trasposizione delle ragioni dell’Ufficio che non prenda posizione su alcuna delle argomentazioni del contribuente. La Cassazione, con l’ordinanza 33711/2021, stigmatizza il comportamento non isolato di alcuni giudici tributari che riportano acriticamente le ragioni di una sola della due parti in causa (solitamente, l’Ufficio), senza esporre alcuna considerazione in ordine alle deduzioni dell’altra.
Nel caso esaminato, si trattava di una contestazione afferente operazioni inesistenti. Nel primo grado di giudizio, la Ctp accoglieva il ricorso del contribuente. Si appellava pertanto l’Ufficio che otteneva la riforma della pronuncia da parte della Ctr. Ha proposto ricorso per Cassazione la parte privata, sollevando una pluralità di eccezioni. La prima di queste atteneva, per l’appunto, alla violazione dell’articolo 36 del Dlgs 546/1992, relativo al contenuto della sentenza che deve recare «la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto». Nel caso di specie, in particolare, la sentenza della Ctr si risolveva nella pedissequa trascrizione dei motivi di appello dell’Ufficio, riportando sinanche i medesimi refusi ed errori di quest’ultimo.
La Suprema corte ha richiamato il proprio precedente in termini secondo cui non è censurabile la tecnica motivazionale consistente nella riproduzione delle argomentazioni di una parte qualora le ragioni della decisione siano comunque attribuibili in modo chiaro ed esaustivo all’organo giudicante (Cassazione, Sezioni Unite, n. 642/2015). Nella sentenza impugnata, invece, non vi era menzione delle eccezioni del contribuente e soprattutto difettavano le ragioni che avevano indotto il giudice a rigettarle. Al contrario, sempre secondo il massimo consesso, laddove vi sia una contrapposizione di tesi tra le parti, il giudice deve dare conto in sentenza di entrambe le prospettazioni e dei motivi utilizzati per confutare una delle due. In difetto di ciò, la pronuncia deve ritenersi incompleta.
Rileva altresì la Suprema corte che la decisione della Ctr appariva anche manchevole della valutazione del quadro istruttorio che dovrebbe competere in via esclusiva al giudice e che era stata invece attribuita letteralmente all’Ufficio. [...]
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Dario Deotto
Luigi Lovecchio
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