02/11/2018
Pvc ravveduto in parte, sì alla regolarizzazione
Verbali e pace fiscale
È possibile definire, in base all’articolo 1 del Dl 119, un Pvc già oggetto di ravvedimento operoso parziale, a seguito della presentazione di una dichiarazione integrativa prima del 24 ottobre (per sanare rilievi penali), per la parte rimanente, di fatto definendolo integralmente? È causa ostativa la notifica dell’avviso di accertamento avvenuta il 25 ottobre?
La domanda mette in rilievo due aspetti particolarmente significativi.
Va rilevato, innanzitutto, che la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (articolo 1 del Dl 119/2018) prevede l’integrale definizione degli stessi. Quindi non è possibile, diversamente da quanto accade per il ravvedimento operoso ordinario (articolo 13 del Dlgs 472/1997), definire dei singoli rilievi. Il fatto è che, proprio ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, il contribuente, ha regolarizzato prima del 24 ottobre (data di entrata in vigore del Dl 119/2018) singoli rilievi contenuti nel Pvc. A questo punto, se la regolarizzazione è stata eseguita correttamente, si può dire che si è in presenza di un processo verbale di constatazione che risulta “depurato” dalla regolarizzazione stessa. In sostanza, l’atto che al 24 ottobre può determinare la successiva azione accertatrice da parte dell’Amministrazione finanziaria è dato dal Pvc originario, “al netto” della regolarizzazione effettuata dal contribuente attraverso il ravvedimento operoso. Sulla base di tali presupposti, si ritiene che, allo stesso modo, sia definibile, secondo la previsione dell'articolo 1 del Dl 119/2018, il Pvc depurato dalla regolarizzazione effettuata dal contribuente. Chiaramente, egli dovrà definire l’intero contenuto del Pvc che residua dopo il ravvedimento.
Veniamo ora alla successiva notifica dell’atto di accertamento – che, a questo punto, non avrà certamente contemplato quanto regolarizzato con il ravvedimento operoso – avvenuta, secondo quanto riportato nel quesito, il 25 ottobre 2018. La norma esclude dalla definizione dei Pvc quelli per i quali è stato notificato un atto di accertamento alla data del 24 ottobre (data di entrata in vigore del decreto 119/2018). Questo perché, se l’atto è stato notificato entro il 24 ottobre, il contribuente può generalmente accedere alla definizione prevista dall’articolo 2 dello stesso decreto 119 (definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento). Nel caso qui trattato, la condizione ostativa prevista dall’articolo 1 del decreto, in relazione agli atti di accertamento notificati entro la data del 24 ottobre, non si è dunque avverata, per cui il contribuente potrà provvedere alla definizione del Pvc (depurato dalla parte regolarizzata con il ravvedimento). L'unica precauzione, in questo quadro di incertezza normativa, è quella di non rendere definitivo l’atto di accertamento notificato il 25 ottobre. Questo perché la definizione dei Pvc dovrà essere eseguita entro il 31 maggio 2019, una volta che saranno stabilite, con provvedimento del direttore delle Entrate, le relative modalità (in particolare legate alla presentazione della dichiarazione integrativa). Si consiglia, pertanto, in attesa delle modalità, di presentare istanza di accertamento con adesione per fruire del differimento dei termini di impugnazione, al fine di non far sì che l’atto di accertamento diventi definitivo (non si sa mai).
DARIO DEOTTO
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