15/10/2018
Impostazione simile al 2002 con strumenti «aggiornati»
C’è davvero molta attesa la “pace fiscale” e per quel che ci ruota intorno. Probabilmente non andava annunciata con così tanto anticipo, considerando che devono ancora essere presentate molte dichiarazioni dell’anno d’imposta 2017. Ad ogni modo, l’attesa potrà essere parzialmente colmata oggi (?) con il varo del provvedimento. Il “parzialmente” si deve al fatto che si è comunque consapevoli che il vero volto delle varie forme di definizione lo si vedrà a fine dicembre. Ciò che traspare è che, con alcuni aggiustamenti, la filosofia è molto prossima a quella delle sanatorie 2003 (legge 289/2002): non ci sarà un condono tombale, ma l’architrave è quella. Ci sarà quindi una definizione delle liti pendenti che tiene conto anche dell’esito del giudizio, sulla quale viene condotta l’indagine in pagina e su cui è ragionevole attendersi variazioni rispetto alle bozze.
Il “cuore” delle misure dovrebbe comunque essere rappresentato dalla possibilità che i contribuenti avranno di integrare le dichiarazioni presentate. Non si potrà in questo caso sposare la filosofia dell’integrativa semplice (articolo 8, legge 289/2002) perché questa prevedeva una franchigia dai futuri accertamenti, la quale determinerebbe quella «rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili» (Corte Ue, n.C-132/06) che comporterebbe le note questioni di incompatibilità con l’ordinamento unionale.
Verrà, quindi, molto probabilmente prevista una possibilità speciale di presentazione della dichiarazione integrativa, la quale dovrà necessariamente tenere conto del “dogma” che l’integrativa ha la medesima natura della dichiarazione originaria. Con l’integrativa si allegano, in sostanza, fatti nuovi oppure si qualificano diversamente quelli dichiarati originariamente. Così che appare molto improbabile – o, perlomeno, foriera di problemi – l’idea di assoggettare nuovi imponibili a un’imposta sostitutiva del 15% (o altra percentuale), quando, a monte, i redditi dichiarati sono stati assoggettati a imposizione ordinaria. Si pensi solo alle difficoltà che si avrebbero in relazione ai rapporti società di persone/soci, considerando che occorre capire per quali tributi varrebbe la “sostituzione”. In sostanza, pare prospettarsi una sorta di ravvedimento operoso speciale, senza sanzioni, con la possibilità della rateizzazione (oggi non possibile). Peraltro, a ben pensarci, l’uso delle regole base del ravvedimento potrebbe consentire indirettamente anche la definizione dei Pvc, posto che ora il ravvedimento è ammesso per questi atti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
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