24/11/2018
Sanatoria errori formali per i beni all’estero sfuggiti al quadro RW
Con l’emendamento relativo alle irregolarità formali – che sarà votato lunedì prossimo in Commissione Finanze al Senato – potranno essere regolarizzate le tanto osteggiate violazioni da quadro RW.
L’emendamento (che elimina la dichiarazione integrativa speciale) stabilisce che possono essere sanate «le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano nella determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018». Tali irregolarità potranno essere sanate con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
Il provvedimento esclude espressamente dalla sanatoria gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni derivanti dalla procedura di collaborazione volontaria, così come le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi (e non potrebbe essere altrimenti) alla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento.
Venendo al “cuore” dell’emendamento, risultano essere oggetto di sanatoria, sostanzialmente, tutte quelle irregolarità che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile e sul pagamento dei tributi. Peraltro, facendo riferimento alle violazioni che non rilevano “sul pagamento dei tributi”, oltre alle imposte sui redditi, all’Iva e all’Irap, è chiaro che l’ambito di applicazione della sanatoria risulta davvero molto ampio.
Non vi è dubbio che vi rientrano le violazioni legate al quadro RW, visto che si tratta di violazioni che non rilevano né ai fini della determinazione della base imponibile (delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap) né ai fini del pagamento dei tributi.
È vero che molte volte il distinguo tra violazioni formali e quelle cosiddette sostanziali non risulta facile. Tuttavia, si può dire che risultano sostanziali tutte quelle violazioni che incidono sulla determinazione dell’imponibile e sulla liquidazione anche periodica del tributo (definizione mutuata dall’articolo 12, comma 2 del Dlgs 472/97). Inoltre, sono sostanziali quelle violazioni che risultano direttamente afferenti il versamento del tributo.
D’altronde tale distinguo (dal 2011 in verità) gli uffici dell’Amministrazione devono ora farlo in relazione all’atto che deve essere notificato al contribuente. Infatti, l’atto di contestazione di cui all’articolo 16 del Dlgs 472/97 deve essere utilizzato solo per contestare infrazioni di natura formale, mentre l’atto di irrogazione immediata in base all’articolo 17 del Dlgs 472/97 deve essere utilizzato per contestare violazioni collegate alla debenza del tributo (quindi sostanziali).
E non c’è dubbio che gli uffici, per contestare le infrazioni legate al quadro RW, utilizzano l’atto di contestazione di cui all’articolo 16 del Dlgs 472/97, confermando implicitamente che si tratta di violazioni di carattere formale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
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