22/11/2018
Registro, definizione limitata per gli avvisi di liquidazione
La definizione agevolata degli atti di accertamento in scadenza domani (a meno che il termine per impugnare l'atto non sia successivo) risulta davvero limitata per l'imposta di registro, dopo il provvedimento delle Entrate del 9 novembre. Inoltre, allo stato attuale, non sembra possibile definire gli atti impositivi riguardanti i tributi locali.
Va rilevato che – in base all'articolo 2 del Dl 119/18 – gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, notificati entro il 24 ottobre 2018 e «non impugnati e ancora impugnabili» alla medesima data, possono essere definiti con il pagamento delle sole imposte entro domani 23 novembre o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del Dlgs 218/97. Perlomeno questo dice la legge, la quale fissa semplicemente, al fine del perfezionamento, un termine fisso (quello di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il 23 novembre, appunto) e uno “mobile”, che risulta quello per la proposizione del ricorso - stabilito dall'articolo 15 del Dlgs 218/97 - se questo viene a scadere dopo il 23 novembre.
Tutto sommato la questione non appare così complessa. Il fatto è che il Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 9 novembre scorso ha trasformato quello che è un (semplice) termine per provvedere alla definizione in un improprio ambito di applicazione della stessa definizione. Infatti, il Provvedimento, al punto 1.2, stabilisce che «sono definibili gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15», cioè la cosiddetta acquiescenza. In questo modo il provvedimento attuativo ha completamente stravolto l'ambito di applicazione della sanatoria, circoscrivendolo a ciò che rientra nell'istituto dell'acquiescenza. Così che anche per l'imposta di registro (oltre che per gli atti per i quali a partire dal 25 ottobre risultano presentati ricorsi e istanze di adesione, che sono ostativi all'acquiescenza) viene a limitarsi notevolmente il campo di applicazione della definizione. Infatti, se la norma dell'articolo 2 del Dl 119/18 stabilisce semplicemente che rientrano nella stessa gli avvisi di recupero e di liquidazione, senza alcun limite di sorta, il fatto che il Provvedimento stabilisca che si applichino le regole dell'articolo 15 del Dlgs 218/97 significa limitare la “latitudine” della definizione soltanto a quelli relativi agli articoli 71 (insufficiente dichiarazione di valore) e 72 (occultazione di corrispettivo) del Dpr 131/1986, nonché a quelli relativi al recupero delle agevolazioni prima casa e per la piccola proprietà contadina. Questo perché l'articolo 15 del Dlgs 218/97 circoscrive l'applicazione dell'acquiescenza a queste sole disposizioni. Ad esempio, rimarrebbero fuori dalla definizione tutti gli avvisi relativi all'interpretazione degli atti portati alla registrazione in base all'articolo 20 del Tur.
Si tratta, però, come rilevato in altre occasioni, di una soluzione che non appare in linea con il dettato normativo, il quale risulta molto più ampio, visto che consente la definizione, per l'imposta di registro, degli avvisi di rettifica e di liquidazione senza alcuna limitazione (se non quella riguardante la notifica dell'atto entro il 24 ottobre e che si tratti di atto «non impugnato e ancora impugnabile» alla medesima data).
Un'altra questione è se la medesima definizione prevista dall'articolo 2 riguardi anche i tributi locali. Tendenzialmente la risposta potrebbe risultare, in prima battuta, positiva, considerando che, diversamente da altre forme definitorie previste dal medesimo Dl 119/18, la norma non individua espressamente l'ambito di applicazione a determinati tributi o a quelli di competenza dell'agenzia delle Entrate. Tuttavia, sempre il Provvedimento delle Entrate del 9 novembre stabilisce che rientrano nella definizione «gli atti emessi dall'Agenzia delle entrate» (nonché dall'agenzia delle Dogane e dei Monopoli per i dazi doganali e l'Iva all'importazione). Anche in questo caso, però, il Provvedimento potrebbe risultare non conforme al dettato normativo, limitandone il suo campo di applicazione.
Occorre comunque rilevare che l'ultimo comma dell'articolo 2 del Dl 119/18 stabilisce che con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, di concerto con il direttore dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli, devono essere adottate le disposizioni attuative della definizione. Con ciò confermando indirettamente – in questo caso in linea con il Provvedimento delle Entrate - che il campo di applicazione della sanatoria risulta circoscritto ai tributi amministrati da tale Agenzie, escludendo per ora (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) i tributi locali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
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