09/01/2019
Tempi di accertamento senza proroga

L’AZIONE DI ACCERTAMENTO
Risulta dubbio, a questo punto, se alla dichiarazione integrativa che viene presentata per effetto della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione si applichi la previsione prevista dall’articolo 1, comma 640, lettera b), della legge 190/2014, secondo la quale i termini di decadenza dell’azione di accertamento decorrono dal momento di presentazione della dichiarazione integrativa in relazione ai soli elementi oggetto di integrazione.
La norma della legge 190/2014 richiama le disposizioni delle dichiarazioni integrative di cui all’articolo 2, comma 8 (e articolo 8, comma 6-bis) del Dpr 322/1998 e dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997. In sostanza, si tratta delle disposizioni generali in tema di dichiarazioni integrative nonché di quella che viene presentata con il ravvedimento operoso. Va notato che lo stesso istituto del ravvedimento operoso consente la definizione delle violazioni constatate con un processo verbale di constatazione: in questo caso la sanzione edittale viene ridotta a un quinto del minimo.
Occorre rilevare che nell’ipotesi di ravvedimento operoso in presenza di processo verbale di constatazione si applica senza ombra di dubbio il differimento dei termini di decadenza dell’azione di accertamento prevista dall’articolo 1, comma 640, della legge 190/2014. Il che farebbe pensare che anche per la definizione agevolata dei processi verbali prevista dall’articolo 1 del decreto legge 119/2018 operi tale differimento. Tuttavia, va notato che la possibilità di presentazione della «relativa dichiarazione» per la definizione del processo verbale di constatazione riguarderà anche coloro che l’hanno originariamente omessa (come prevede la relazione illustrativa al provvedimento), visto che la norma non pone quale condizione per fruire della definizione che la dichiarazione originaria sia stata regolarmente presentata.
L’oggetto della sanatoria
In sostanza, anche chi ha omesso la dichiarazione annuale potrà accedere alla definizione agevolata. In questi casi non si tratterà, naturalmente, di una dichiarazione integrativa. Inoltre, va rilevato che non possono applicarsi per la definizione agevolata dei Pvc le disposizioni sul ravvedimento operoso, che consentono di definire anche un singolo rilievo contenuto nel processo verbale.
Tutto questo per ritenere che nel caso della definizione agevolata stabilita dall’articolo 1 del Dl 119/2018 non pare possa trovare applicazione la disposizione che consente il differimento dei termini di decadenza dell’azione di accertamento in presenza di dichiarazione integrativa.
Questo anche in considerazione che la norma disciplina un generale differimento dei termini di accertamento, in deroga allo Statuto del contribuente, «con riferimento ai periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2015 oggetto dei processi verbali di constatazione» (comma 9 dell’articolo 1). A tale proposito, la questione che si pone è se detta proroga riguardi tutti i processi verbali di constatazione riferiti ai periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2015 oppure soltanto i Pvc che effettivamente saranno fatti oggetto di definizione.
La conclusione è che la proroga di due anni per i periodi d’imposta fino al 2015 vale per tutti i processi verbali consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), e ciò a prescindere dal fatto che il contribuente utilizzi o meno la definizione degli stessi (in questo senso depone anche la relazione illustrativa che accompagna il decreto legge 119/2018).
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