28/11/2018
Il «cumulo» mette fuori gioco la sanatoria degli errori formali
Le sanzioni per irregolarità formali sono già molte volte “assorbite” dal cumulo giuridico. Così che la nuova sanatoria delle irregolarità formali non dovrebbe ricevere molti consensi.
Occorre considerare che, per effetto del cumulo giuridico delle penalità (articolo 12 del Dlgs 472/97), risulta punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata dal quarto al doppio, chi commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione. Ad esempio, se nell’emissione di 100 fatture il contribuente non ha indicato correttamente elementi non rilevanti per determinare l’imponibile e/o l’imposta, la sanzione, da 250 a 2mila euro, viene applicata una volta soltanto con l’aumento da un quarto al doppio. Occorre rilevare che generalmente, per queste situazioni, la sanzione edittale, così come l’aumento, viene applicato nella misura minima perché altrimenti l’ufficio deve motivare gli aumenti, a pena di nullità, in base all’articolo 7 del Dlgs 472/97. Così che applicandosi l’aumento di un quarto a 250 euro, considerando poi che tale misura sanzionatoria può essere definita a un terzo (articolo 16 del Dlgs 472/97), si può ben capire che plurime violazioni formali possono già essere definite con pochi spiccioli.
Allo stesso modo, sempre in tema di fatture, l’articolo 6 del Dlgs 471/97 stabilisce che la sanzione (sostanziale) per omessa fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili (dal 90 al 180 per cento dell’imposta) non trova applicazione, ma si applica quella da 250 a 2 mila euro, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (quindi, risulta formale). Ad esempio, se 20 fatture non sono state emesse nei termini, ma comunque sono state emesse entro quello per farle concorrere nella liquidazione periodica «di competenza», si applica la sanzione da 250 a 2mila euro. Che poi, come si è riportato prima, significa applicare per tutte le venti violazioni l’unica penalità di 250 euro, aumentata di un quarto e comunque definibile ad un terzo. E gli esempi potrebbero continuare, per rappresentare che già a regime, per effetto del cumulo giuridico, le penalità relative a plurime violazioni formali, quando irrogate, risultano molto basse.
Allo stesso tempo, occorre considerare che se l’ufficio, oltre a contestare violazioni formali, addebita al contribuente violazioni sostanziali, la sanzione sostanziale assorbe normalmente, sempre per effetto del cumulo giuridico, quella formale, considerando che l’ufficio applica a quella più grave (che è quasi sempre quella sostanziale) gli aumenti del cumulo. Con la conseguenza che, in questi casi, la nuova sanatoria risulterà praticamente inutile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
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