03/12/2020
Fisco e conti correnti, sette motivi per cui le indagini in banca non sono già accertamenti
Con un’articolata sentenza (la 27469/2020), la Cassazione prosegue, imperterrita, nel filone giurisprudenziale secondo cui la previsione dell’articolo 32 del Dpr 600/1973 legittimerebbe gli «accertamenti bancari», i quali risulterebbero fondati su una presunzione legale relativa, che trasferisce l’onere di prova sul contribuente. Si tratta di uno dei più grandi fraintendimenti della fiscalità italiana.
1) Basterebbe leggere le norme (articolo 32 del Dpr 600/1973 e articolo 51 del Dpr 633/1972) per comprendere che le stesse risultano dirette – semplicemente - a fare acquisire all’Amministrazione finanziaria delle «conoscenze fiscalmente rilevanti» ai fini dell’eventuale successivo atto di imposizione. Pertanto, si tratta di una norma che disciplina l’attività istruttoria e non ex se la rettifica. È sufficiente valorizzare il contenuto della stessa previsione dell’articolo 32 (così come dell’articolo 51 del Dpr 633/1972), che stabilisce chiaramente : «Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante… Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale». Questo è il primo motivo (ve ne sono almeno sette, si veda oltre) per affermare che la norma, già in “prima battuta” risulta inequivocabile nel non disciplinare affatto un onere di prova addossato sul contribuente (che farebbe ritenere che si tratti di presunzione legale relativa) ma la necessità che quest’ultimo possa dare preventiva dimostrazione circa l’effettiva “consistenza” dei dati acquisiti dagli uffici dell’Amministrazione, di modo che gli uffici possano escludere dall’eventuale accertamento i dati per i quali vengono fornite idonee giustificazioni. Dove, se non nell’interlocuzione necessaria preventiva con il contribuente, quest’ultimo, ad esempio, può dare conto (non prova) del beneficiario del prelevamento? Eppure la stessa Corte di cassazione nega, addirittura, la necessità dello svolgimento del contraddittorio preventivo con il contribuente…
2) La seconda ragione (per la quale la norma non legittima ex se l’accertamento, e non si tratta di una presunzione legale) è che la medesima previsione stabilisce che le risultanze delle indagini finanziarie vengono «poste a base delle rettifiche e degli accertamenti». Il fatto che le operazioni finanziarie compiute dal contribuente siano «poste a base» delle rettifiche non può affatto portare ad affermare che l’ammontare delle stesse venga «tradotto» automaticamente in un maggiore reddito (o in maggiori operazioni imponibili Iva ovvero maggiori ricavi per i prelievi) di pari importo equivalente alle predette operazioni, che potrebbe portare ad affermare la valenza della previsione come presunzione legale. «Porre a base» significa che, sulla base del dato rinvenuto dall’Amministrazione finanziaria, ne possono derivare determinate conseguenze che non necessariamente equivalgono al dato di partenza. La locuzione «poste a base» rivela proprio la volontà del Legislatore di evitare la trasformazione degli elementi raccolti nell’attività istruttoria in prove di evasione.
3) Il terzo motivo è che la norma in argomento non enuncia con sufficiente analiticità né il fatto noto della presunzione, né, soprattutto, il fatto presunto, elementi “fondanti” questi per connotare una presunzione come tale. La norma stabilisce semplicemente che le risultanze delle indagini finanziarie sono «poste a base» delle rettifiche e degli accertamenti menzionati dalla stessa disposizione, senza individuare, in particolare, alcun fatto presunto, elemento imprescindibile della presunzione.
4) Occorre infatti rilevare che, se si trattasse di presunzione legale relativa, la prova contraria che il contribuente (visto che le presunzioni legali relative invertono l’onere probatorio) dovrebbe fornire riguarda il fatto presunto. Sui prelievi non giustificati (quarto motivo), ad esempio, la norma “chiede” al contribuente di fornire indicazione del beneficiario, ma questo non risulta affatto il fatto presunto, visto che quest’ultimo dovrebbe essere dato, semmai, dall’eventuale ricavo non dichiarato. Quindi, il fatto che la norma chieda la dimostrazione del beneficiario non può in alcun modo farla considerare presunzione legale.
5) Sempre sui prelievi (quinto motivo) non giustificati dell’imprenditore (la previsione riguarda soltanto quest’ultimo per i prelievi), la norma dispone che gli stessi sono posti a base delle sopra citate rettifiche (da, intendersi, per l’imprenditore, quelle dell’articolo 39 del Dpr 600/1973). Ed è proprio per il fatto che il riferimento va alle predette rettifiche (si veda anche oltre), l’Agenzia “trasforma” il prelievo non giustificato, ad esempio, di 100 in un maggiore ricavo di 300, 400, eccetera. Perché questo? Oltre al fatto del richiamo delle «predette rettifiche», tale «trasformazione» si deve alla ragione che un prelievo non giustificato non può che significare – in base alla ratio degli estensori della norma, che, ricordiamo, nasce nel 1982, con la fine del segreto bancario in Italia - che l’imprenditore ha acquistato in nero per poi rivendere altrettanto in nero. Ora, è chiaro che se l’ufficio trasformasse il prelievo di 100 in un maggiore ricavo di 100, il contribuente sosterrebbe che si deve tenere conto anche dell’incidenza dei “costi neri” di 100, così che la norma verrebbe svuotata di contenuti. Sicché l’ufficio, al prelievo di 100, applica le percentuali di ricarico, le medie di settore, eccetera. Ma in questo modo non si tratta più di una presunzione di legge, non fondandosi l’inferenza presuntiva sul (presunto) fatto noto (il prelievo di 100).
[...]Dario Deotto