01/02/2020
Il ravvedimento di violazioni a monte non ha effetto sull’omesso versamento
È stato confermato – tra le righe di quelle fornite sulle novità di carattere penale tributario – che, dal punto di vista amministrativo, nel ravvedimento operoso non può trovare applicazione il principio del cumulo giuridico. Questo è un aspetto molto importante – che si ricava dai principi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie – che va tenuto conto in presenza di plurime violazioni, soprattutto per i riverberi con i vari istituti deflativi del contenzioso.
Le risposte dell’Agenzia hanno riguardato anche il tema del ravvedimento parziale ma, di fatto, si è trattato di una mera ripetizione della norma (articolo 13-bis del Dlgs 472/97). Il principio che va ribadito è che il ravvedimento “guarda” sempre alla sanzione edittale (che a volte risulta già graduata a seconda del momento in cui viene eseguito l’adempimento) e che per l’entità della riduzione della penalità da ravvedimento occorre sempre avere riguardo al momento in cui la stessa sanzione ridotta viene versata.
Ad esempio, se un tributo viene pagato con dieci giorni di ritardo, la sanzione edittale risulta – in base all’articolo 13 del Dlgs 471/1997 - pari al 10% (1% per ogni giorno di ritardo fino al 15°).
Poiché non è necessario che il ravvedimento - con il pagamento delle sanzioni ridotte e degli interessi - intervenga nello stesso momento in cui il tributo è stato versato in ritardo (chiaramente, con il rischio che, se giunge nel frattempo un atto di liquidazione o di accertamento, questo impedisce il perfezionamento del ravvedimento), il contribuente può eseguire il versamento della sanzione ridotta anche successivamente.
L’entità della sanzione ridotta è quella riferita al momento in cui la stessa viene versata.
Nel caso del tributo versato con dieci giorni di ritardo, se il contribuente effettua il ravvedimento cento giorni dopo, egli dovrà corrispondere la sanzione ridotta di 1/8 sulla sanzione edittale del 10 per cento.
La norma dell’articolo 13-bis del Dlgs 472/97 disciplina anche l’ipotesi in cui il versamento tardivo del tributo venga eseguito in più tranche. In tal caso, il contribuente può effettuare il ravvedimento autonomamente per i singoli versamenti, applicando le riduzioni del ravvedimento a seconda del momento in cui viene versata la sanzione ridotta. Altrimenti, il contribuente può effettuare il ravvedimento in unica soluzione per tutti i tardivi versamenti, applicando alla sanzione edittale relativa ai tardivi versamenti, la riduzione riferibile al momento in cui viene effettuata la regolarizzazione complessiva.
L’altro chiarimento riguarda la questione della ravvedibilità della violazione prodromica (tipo l’omessa fatturazione o l’infedele dichiarazione) e il legame con l’omesso versamento conseguente.
In tal caso – è bene specificarlo – non c’è alcun “assorbimento” della sanzione per l’omesso versamento in quella della violazione prodromica. Semplicemente non c’è alcuna sanzione per l’omesso versamento.
Infatti, la sanzione per quest’ultima (articolo 13 del Dlgs 471/97) si applica soltanto al mancato o parziale pagamento determinato direttamente da parte del contribuente in sede di saldo, acconto, liquidazione periodica e così via.
Ne deriva che se, ad esempio, il contribuente non emette una fattura (che poi regolarizza), non c’è alcuna sanzione conseguente all’omesso o minore versamento che ne è derivato in sede di liquidazione periodica (c’è solo quella per l’omessa fattura).
Di questi principi sembra darne conto anche l’Agenzia, la quale, coma già altre volte aveva detto, specifica che in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa non va – evidentemente – effettuato il ravvedimento anche per l’eventuale acconto d’imposta determinato sulla base della dichiarazione originaria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
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