08/03/2017
Il decreto fiscale tocca solo i prelievi degli imprenditori
Anche secondo le Entrate le nuove disposizioni relative alle indagini finanziarie riguardano soltanto i prelievi non giustificati. È evidente che non poteva che essere così: se le modifiche del Dl 193/2016 avessero eliminato anche la previsione in base alla quale i versamenti non giustificati dei professionisti sono posti a base degli accertamenti, sarebbe risultata illegittima. Infatti, sarebbe stato irragionevole togliere l’applicazione della previsione sui versamenti non giustificati del professionista e non, ad esempio, del dipendente o del pensionato. In sostanza, rimane fermo che i versamenti non giustificati possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti per tutti i contribuenti, mentre la specifica disposizione sui prelievi non giustificati riguarda solamente (dopo l’intervento della Consulta nel 2014 e la “ratifica” dello stesso Dl 193/2016) gli imprenditori. Per i prelevamenti – che dunque riguardano soltanto gli imprenditori - il Dl 193/2016 ha stabilito dei limiti quantitativi, prevedendo che solamente quelli che risultano superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, ad euro 5.000 mensili possono essere considerati ricavi non dichiarati. Su questa previsione dei limiti quantitativi aleggia qualche perplessità sul fatto se gli stessi possano o meno avere effetto retroattivo. Sul punto, le Entrate affermano che «a partire dal 3/12/2016 (…) a base delle rettifiche ed accertamenti, saranno considerati ricavi i prelevamenti o gli importi riscossi nei limiti previsti dalla nuova disposizione». La risposta non è chiarissima, ma conferma quello che si è scritto su Il Sole 24 Ore, e cioè che una simile previsione non può avere effetto retroattivo. La risposta, peraltro, non dice che l’intervento sui limiti quantitativi dei prelievi non giustificati ha effetto dagli atti di accertamento notificati dal 3 dicembre 2016, ma di ciò che sta «a base delle rettifiche e degli accertamenti». La risposta è corretta: se il legislatore attribuisce all’Agenzia un nuovo potere istruttorio, o viene modificato quello precedente, questo nuovo potere non può che avere effetto dal momento di entrata in vigore della legge che lo prescrive. Quindi, è chiaro che la nuova norma non può avere effetto retroattivo. In sostanza, non essendo quella dell’articolo 32 del Dpr 600/1973 una norma di accertamento, non si può pensare di etichettare automaticamente la nuova disposizione come procedimentale e, quindi, retroattiva. La norma detta semplicemente un nuovo limite all’attività istruttoria. Il fatto è che nell’altra risposta, relativa ai versamenti non giustificati, si continua a parlare di presunzione. Chiaramente, una presunzione di evasione non ci può stare in una norma disciplinante un semplice potere istruttorio. E quindi viene da dire che c’è ancora un po’ di confusione nella interpretazione della norma. Che l’articolo 32 del Dpr 600/1973 non disciplini una presunzione è tuttavia chiaro: la norma dice che le movimentazioni, per le quali non si è in grado di dare giustificazione, sono poste a base di specifiche norme di accertamento: quelle degli articoli da 38 a 41 del Dpr 600/1973. Ora, se si circoscrive l’analisi su imprese e professionisti, le norme interessate sono quelle dell’articolo 39 del Dpr 600/1973, dove non si riviene alcuna presunzione legale. In sostanza, la norma dell’articolo 32 del Dpr 600/1973 vuole stabilire semplicemente che i risultati dell’attività istruttoria vanno canalizzati, per imprenditori e professionisti, negli accertamenti dell’articolo 39 del Dpr 600/1973. Sicché, sulla base di quest’ultima norma, o l’ufficio effettua una rettifica analitica in presenza di elementi certi oppure si tratta di presunzione semplice, con onere probatorio che incombe sull’ufficio, che deve rispettare i parametri di gravità, precisione e concordanza. © RIPRODUZIONE RISERVATA
di Dario Deotto
Ultime News
Archivio News
202120202019201820172013

Questo sito web utilizza i cookie
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi.
Necessari
Statistiche
Impostazioni cookie
Necessari
Questi cookie sono richiesti per le funzionalità di base del sito e sono, pertanto, sempre abilitati. Si tratta di cookie che consentono di riconoscere l'utente che utilizza il sito durante un'unica sessione o, su richiesta, anche nelle sessioni successive. Questo tipo di cookie consente di riempire il carrello, eseguire facilmente le operazioni di pagamento, risolvere problemi legati alla sicurezza e garantire la conformità alle normative vigenti.
Statistiche
I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.