09/01/2019
Sanabili le irregolarità formali senza riflessi sull’imponibile
L’articolo 9 del Dl 119/2018 stabilisce che possono essere sanate «le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano nella determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018». Tali irregolarità potranno essere sanate con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni (occorre anche “rimuovere” l’irregolarità o l’omissione).
Il provvedimento esclude dalla sanatoria gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni derivanti dalla procedura di collaborazione volontaria, così come le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi (e non potrebbe essere altrimenti) alla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento (19 dicembre 2018).
L’articolo 9 del Dl 119/2018 stabilisce ancora espressamente che la regolarizzazione non può essere utilizzata per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
Il versamento della somma di 200 euro per ciascun periodo d’imposta deve essere eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.
In sostanza, l’articolo 9 del provvedimento ripropone la sanatoria delle irregolarità formali, il cui ambito di applicazione risulta, almeno in prima battuta, molto ampio, considerando che riguarderebbe tutte quelle violazioni che non incidono «sul pagamento dei tributi», oltre che (non incidono) sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap.
Va ricordato che in passato sono stati varie volte previsti degli interventi di sanatoria delle irregolarità formali, tra i quali si ricordano: quelli di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 882, riguardante la «sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria»; l’articolo 21 del Dl 69/1989, convertito dalla legge 154/1989, disciplinante «le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all’esercizio di facoltà diverse dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell’imposta sul valore aggiunto…»; fino ad arrivare alla sanatoria per irregolarità di carattere formale disposta dall’articolo 19-bis del Dl 41/1995, convertito dalla legge 85/1995 (rubricato «sanatoria per irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni Iva»).
Il fatto è che il distinguo tra violazioni formali e quelle cosiddette sostanziali non risulta propriamente facile. Si può dire che risultano sicuramente “sostanziali” tutte quelle violazioni che incidono sulla determinazione dell’imponibile e sulla liquidazione anche periodica del tributo. Inoltre, sono sostanziali quelle violazioni che risultano direttamente afferenti il versamento del tributo.
Occorre considerare che nel genus delle violazioni formali rientrano anche quelle “meramente formali”, le quali però non sono sanzionate e, quindi, non risultano interessate alla sanatoria. Le violazioni definite “meramente formali” sono state introdotte con l’articolo 10, comma 3, della legge 212/2000, il quale ha stabilito la non sanzionabilità di quei comportamenti che si traducono «in una mera violazione formale senza alcun debito d’imposta».
In “attuazione” di tale principio è stato inserito, attraverso il Dlgs 26 gennaio 2001, n. 32, il comma 5-bis all’articolo 6 del Dlgs. 472/1997, il quale dispone che «non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo». Inoltre, si deve rilevare che lo stesso Dlgs 32/2001 (articolo 7) ha provveduto ad abrogare il comma 4 dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997, norma che consentiva, attraverso il ravvedimento operoso, di regolarizzare entro tre mesi eventuali violazioni formali, senza applicazione di alcuna sanzione. Nella relazione al provvedimento è stato evidenziato che «in considerazione dell’ampliamento operato sulla portata del suddetto principio generale» (da intendersi, quello del principio della non sanzionabilità delle violazioni di natura meramente formale) «si è provveduto … a coordinare con esso le vigenti disposizioni in materia di ravvedimento operoso, abrogando espressamente il comma 4 dell’articolo 13 del decreto n. 472 del 1997».
Sul concetto di violazione “meramente formale” è intervenuta l’agenzia delle Entrate con la circolare 77/E/2001. L’intervento dell’Amministrazione non ha risolto, però, le perplessità sull’argomento.
Va ad ogni modo rilevato che la previsione di cui all’articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/1997 individua, ai fini della esclusione dell’applicazione della penalità, una serie di condizioni negative. Viene, infatti, richiesto che la violazione:
non arrechi pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo;
non incida sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Pagina a cura di
Dario Deotto
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