30/10/2017
Fatture Iva, ravvedimento su misura

L’articolo 11 del Dlgs 471/1997 prevede delle specifiche sanzioni per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, nonché per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche.
Il comma 2-bis dell’articolo 11 stabilisce che per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. Questa sanzione viene ridotta alla metà (entro il limite massimo di 500 euro) se la trasmissione viene effettuata correttamente entro i 15 giorni successivi. Viene stabilito che, per questo adempimento, non si applica il cumulo giuridico (articolo 12 del Dlgs 472/1997).
Per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, la norma (comma 2-ter dell’articolo 11) sanziona invece «l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati» con la penalità da 500 euro a 2mila, ridotta alla metà se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni oppure se, nel medesimo termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Sulle modalità di ravvedimento delle violazioni relative al “contenuto” di queste comunicazioni, ovvero del loro mancato invio, è intervenuta la risoluzione 104/E/2017, le cui conclusioni risultano condivisibili. Ne deriva, come peraltro già dalla circolare 41/E/2011, che quello che viene da taluni denominato “ravvedimento sprint”, in realtà non esiste: vi sono, infatti, nell’ordinamento delle sanzioni edittali graduate a seconda del momento in cui interviene l’adempimento tardivo, alle quali penalità si applicano le ordinarie riduzioni del ravvedimento operoso. Così se, ad esempio, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche viene presentata per la prima volta con 10 giorni di ritardo, alla sanzione minima di 250 euro (500 euro, ridotta alla metà) si applicheranno le sanzioni ridotte del ravvedimento a seconda del momento in cui la penalità risulta effettivamente regolarizzata (il principio è stato espresso anche nel paragrafo 4.2 della circolare 42/E/2016).
Rimane, tuttavia, il problema di eventuali violazioni cosiddette “prodromiche”, quali l’omessa fatturazione o l’indebita detrazione Iva commesse in una determinata liquidazione periodica. Se il contribuente intende effettuare il ravvedimento operoso, deve certamente applicare la sanzione ridotta di quest’ultimo sulla penalità minima dell’omessa fatturazione o dell’indebita detrazione (pari al 90%).
Non si ritiene, invece, dovuta alcuna sanzione (tantomeno ridotta) in relazione allo “spesometro” posto che quest’ultimo si riferisce alla trasmissione delle «fatture emesse e ricevute». Se, ad esempio, la fattura viene emessa con 10 mesi di ritardo, la stessa dovrà essere compresa nella comunicazione dei dati delle fatture emesse in quel periodo.
Al contrario, sembra di dovere dire che se una fattura non viene correttamente emessa, la relativa comunicazione di sintesi della liquidazione risulterà “infedele”, come prevede il comma 2-ter dell’articolo 11 del Dlgs 471/1997, e come pare trasparire anche dalla risoluzione 104/E/2017. Con la conseguenza che se il contribuente intende regolarizzare la fattura non emessa dovrà anche regolarizzare l’infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni.
Questo a meno che il contribuente non faccia alcuna regolarizzazione e attenda l’irrogazione di un’unica sanzione, debitamente elevata, per effetto del principio del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del Dlgs 472/1997.
Dario Deotto
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