28/12/2020
La «zona Cesarini» del Fisco per notifiche e inviti a fine anno
Nell’ultima parte di quest’anno molti contribuenti sono stati raggiunti da un invito al contraddittorio, quasi sempre riferito all’annualità 2015. Se l’invito è stato inviato a partire dal 3 ottobre, è opinione comune che l’eventuale atto di accertamento potrà essere emanato entro il 30 aprile 2021, per effetto del differimento di 120 giorni disposto dall’articolo 5 del Dlgs 218/1997. Infatti, quest’ultima norma sancisce che – se tra la data di comparizione contenuta nell’invito e la data di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrono meno di 90 giorni – il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo viene prorogato di 120 giorni. Ricordiamo peraltro che il 3 ottobre era un sabato, ma qui non valgono eventuali differimenti per giorni festivi. Su tale previsione sono già stati espressi una serie di dubbi in quanto si tratta di un differimento ingiustificato poiché non legato al principio di effettività del contraddittorio. Occorre inoltre tenere conto che – perlomeno dal punto di vista delle Entrate – la previsione sull’invito al contraddittorio dell’articolo 5 del Dlgs 218/1997 non “si incrocia” con quella dell’articolo 157 del Dl Rilancio, cioè con la oramai famosa disposizione sulla scissione degli atti che devono essere emessi entro il 2020 e notificati nel 2021. In sostanza, per l’Agenzia, poiché in presenza di invito al contraddittorio inviato a partire dal 3 ottobre l’eventuale atto di accertamento deve essere notificato “naturalmente” entro il 30 aprile 2021, il medesimo atto non soggiace alla “procedura” dell’emissione nel 2020 e di notifica nel 2021, perché questa riguarda gli atti che scadono “naturalmente” nel 2020, «senza tenere conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18». Ma è davvero così? Il fatto è che la previsione dell’articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020 può determinare delle conseguenze che, forse, non sono state troppo meditate.
Notifica entro il 26 marzo 2021 per gli atti senza «scissione»
Si è già avuto modo di riportare quali siano gli effetti di una sospensione dei termini (tamquam non esset). E, in particolare, si è rilevato che la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 (85 giorni) prevista dall’articolo 67 determina l’effetto naturale dello spostamento in avanti dei termini (anche) decadenziali, per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Beneficiano, ad esempio, di tale differimento i termini decadenziali dei tributi comunali in scadenza a fine 2020, in quanto per essi non si applica il disposto dell’articolo 157 del Dl Rilancio. In sostanza, per tutti gli atti che non ricadono nello “spettro” dell’articolo 157 si determina un’ampia “zona Cesarini” a favore del Fisco per quelli che risultano in scadenza nel 2020. Questa zona Cesarini va sostanzialmente dal 31 dicembre 2020 al 26 marzo 2021. Sicché, per tali atti, il termine di decadenza del potere di notificazione non risulta, in realtà, il 31 dicembre, ma il 26 marzo 2021, e così accadrà, come riportano le Entrate nella circolare 11/E/2020, anche per i prossimi anni, per effetto proprio dell’articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020.
Calendario differenziato per gli inviti al contraddittorio
In questo modo, però, tornando agli inviti al contraddittorio, occorre distinguere quelli che sono stati inviati dal 27 dicembre oppure precedentemente. Il riferimento al 27 dicembre 2020 è legato ai 90 giorni anteriori rispetto al 26 marzo 2021. Solo in questo caso si realizza, infatti, il differimento dei 120 giorni a favore dell’Agenzia, considerato che la norma dispone che devono intercorrere meno di 90 giorni dal termine di consumazione del potere di notifica dell’atto impositivo (che scade, appunto, il 26 marzo 2021). [...]
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Dario Deotto
Luigi Lovecchio
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