06/02/2019
Pvc, sanabili gli anni fuori dall’accertamento
La notifica di un atto di accertamento entro il 24 ottobre scorso, relativo a un processo verbale definibile e riguardante più annualità, non osta alla definizione del Pvc per le annualità e i tributi non raggiunti dall’atto impositivo.
Risulta questa la risposta più significativa di Telefisco 2019 in relazione alla definizione dei processi verbali di constatazione, considerato che le altre risposte sono sostanzialmente confermative di quanto già stabilito dal Provvedimento attuativo delle Entrate del 23 gennaio scorso.
Si nota, invece, che l’Agenzia non ha fornito alcuna risposta sulla sanatoria delle irregolarità formali.
La norma sulla definizione dei Pvc (articolo 1 del Dl 119/2018) prevede che il contribuente presenti la «relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale».
Inoltre, il comma 5 dell’articolo 1 dispone che il medesimo contribuente deve provvedere alla autoliquidazione delle imposte relative alle «violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta».
È evidente, quindi, che la definizione deve riguardare le violazioni constatate in relazione a ciascun periodo d’imposta, così che, in presenza di violazioni relative a più periodi, il contribuente può senz’altro scegliere di definire anche soltanto uno dei diversi periodi d’imposta oggetto di constatazione.
In tal senso si esprime anche il provvedimento delle Entrate del 23 gennaio scorso, il quale ha correttamente stabilito che, nel caso il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, il contribuente può definire anche solamente il singolo periodo (con riferimento a tutti i tributi definibili oggetto di constatazione).
A questo punto, una delle (poche) questioni interpretative che si ponevano risultava quella relativa a eventuali atti di accertamento notificati entro il 24 ottobre scorso, relativi solo ad alcune delle annualità oggetto del processo verbale di constatazione.
Questo perché la norma dispone che risultano ostativi alla definizione gli atti di accertamento e gli inviti al contraddittorio (derivanti dal Pvc) notificati entro il 24 ottobre 2018.
In sostanza, la problematica che si poneva era se la notifica di un atto di accertamento relativo anche a un solo anno oggetto del Pvc, riguardante invece più annualità, potesse impedire la definizione dell’intero atto istruttorio.
A tal fine, va rilevato che il provvedimento delle Entrate stabilisce semplicemente che non può avvalersi della definizione agevolata il contribuente che ha ricevuto, in relazione alle violazioni constatate con il processo verbale, la notifica di un avviso di accertamento, di un atto di recupero o di un invito al contraddittorio (di cui all’articolo 5 del Dlgs 218/1997) entro il 24 ottobre 2018.
La risposta delle Entrate fornita a Telefisco conferma comunque quello già riportato su queste pagine, e cioè che una volta ammessa la tesi che il contribuente può definire il processo verbale con riferimento alle singole annualità, non può esserci alcun dubbio nel consentire la definizione agevolata per tutte le annualità non raggiunte dall’atto di accertamento (o dall’invito al contraddittorio) entro il 24 ottobre scorso.
In sostanza, la notifica di un avviso di accertamento ovvero di un invito al contraddittorio entro il 24 ottobre 2018 costituisce causa ostativa alla regolarizzazione dello specifico periodo d’imposta accertato o in corso di accertamento e non della totalità dei periodi oggetto di constatazione attraverso il processo verbale.
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Dario Deotto