18/03/2019
Aggregazioni tra professionisti, non deve scattare la tassazione
La statualità delle leggi è sempre più in affanno rispetto alla continua evoluzione dell’economia e dell’innovazione giuridica. Sempre più spesso accade, infatti, che sia il diritto a dover inseguire l’innovazione giuridica data da nuovi contratti e nuovi percorsi negoziali.
È quanto si registra, ad esempio, per le operazioni di aggregazione degli studi professionali, per le quali il diritto (non solo quello tributario) mostra tutti i suoi limiti. Le crescenti competenze e specializzazioni richieste dal mercato, oltreché la sempre più penetrante disintermediazione, portano i professionisti ad aggregarsi in studi multidisciplinari, con organizzazioni che si avvicinano molto – o che dovranno avvicinarsi – al mondo imprenditoriale. In questo contesto, peraltro, si registra l’introduzione nell’ordinamento, con la legge 183/2011, della società tra professionisti (Stp), che certamente può essere un punto di approdo delle aggregazioni professionali.
Va rilevato che, per le imprese, le operazioni di riorganizzazione aziendale – fusioni, scissioni, conferimenti e trasformazioni – sono agevolate sotto il profilo tributario, visto che sono caratterizzate da un regime di neutralità fiscale. Nelle norme che disciplinano il reddito di lavoro autonomo (il quale avrebbe necessità di un profondo restyling) non si rinvengono, invece, tali agevolazioni. Tuttavia, anche constatando che nel tempo c’è stato un progressivo avvicinamento delle regole del reddito di lavoro autonomo a quello d’impresa, è evidente che il regime di neutralità fiscale va garantito anche alle aggregazioni degli studi professionali.
Si consideri, ad esempio, il caso della trasformazione da studio associato a Stp, oggetto della recente risposta all’interpello 107/2018 delle Entrate (si veda anche Il Sole 24 Ore del 4 marzo scorso). L’Agenzia, non rinvenendo alcuna disposizione che sancisca la neutralità di tale operazione, ha ritenuto applicabile il comma 2 dell’articolo 171 del Tuir, il quale disciplina la cosiddetta «trasformazione eterogena» da ente non commerciale a società soggetta all’Ires. Tale trasformazione viene considerata ipotesi realizzativa quale conferimento. Così, parimenti, nella risposta 107/2018, la “conversione” dell’associazione professionale in Stp è stata considerata conferimento, comportandone la tassazione in base agli articoli 9 e 54 del Tuir.
Occorre tuttavia rilevare che tale approdo non risulta affatto applicabile al caso in questione. In primo luogo, va considerato che l’articolo 2500-octies del Codice civile – a cui l’articolo 171, comma 2, del Tuir rimanda – non contempla né le associazioni non riconosciute né le società semplici (se si vuole aderire alla tesi che gli studi associati hanno natura di società semplice). Ulteriormente, occorre considerare che l’articolo 171, comma 2, si applica per i beni non d’impresa, così che la tassazione riguarda quell’ente che “trasforma” beni non d’impresa (cioè “beni privati”) in beni d’impresa. Ma tale principio non può, evidentemente, trovare applicazione per beni che fanno già parte di un processo economico (quello di lavoro autonomo) e che vengono veicolati in un altro (quello d’impresa: il reddito delle Stp è un reddito d’impresa), con regole di determinazione del reddito, peraltro, molto attigue.
Così si è dell’avviso che la trasformazione da studio associato a Stp debba poter godere, alla stregua della trasformazione di società commerciali, della piena neutralità fiscale, posta la continuità dell’attività professionale, e considerando che il passaggio da un regime di determinazione del reddito per cassa ad un regime per competenza può tranquillamente essere gestito, per evitare salti d’imposta, con le regole indicate nella circolare 11/E/2017.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Pagina a cura di
Dario Deotto
Stefano Zanardi
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