27/04/2017
Il caso rimanenze e l’impossibile semplificazione
Per semplificare davvero serve del coraggio, dell’altruismo e (no, la fantasia non serve) un’ampia conoscenza della materia tributaria.
Coraggio perché occorre prendere atto che nessuna semplificazione risulterà mai possibile senza una radicale riforma della materia tributaria. Altruismo perché non vanno considerati tutta una serie di interessi di “retrobottega”. La conoscenza della materia tributaria sembrerebbe ovvia ma, purtroppo, non sempre è così per chi legifera in questa materia.
Si pensi all'ultimo regime inizialmente definito “di cassa”, poi considerato un regime “improntato alla cassa”, per giungere infine all'ultima definizione (più corretta) della circolare 11/E/2017, in cui si afferma che è un regime misto “cassa/competenza”. Si tratta di un autentico ginepraio ed è un paradosso che un regime che riguarda le piccole imprese, i cosiddetti “semplificati”, risulta molto ma molto più complicato di un consolidato fiscale.
Il fatto è che le complicazioni non sono soltanto quelle che emergono dal testo di legge. Ci sono anche quelle “sotterranee”. La vicenda è quella delle rimanenze. Non ci si riferisce a quella, nota, che la deduzione, al primo anno di applicazione del regime, delle rimanenze finali dell'esercizio precedente può provocare una perdita non riportabile in avanti. No. Il problema maggiore si ha quando il soggetto in contabilità semplificata passerà in “ordinaria” o per opzione oppure (glielo si augura) per il superamento dei limiti dei ricavi. La circolare 11/E/2017 ha specificato che in tal caso rileveranno come rimanenze iniziali (al primo anno della contabilità ordinaria) soltanto quelle che non sono state pagate nel periodo di applicazione del regime “semplificato”. Occorrerà, quindi, distinguere nel dettaglio delle rimanenze tra quelle che sono state pagate e quelle per le quali non è avvenuto il pagamento. Si creerà così un disallineamento tra le rimanenze effettive e quelle fiscali (che chissà quando verrà riassorbito). 
Ora, è possibile che un soggetto “minore”, come un piccolo bar, una trattoria di paese, debba gestire un disallineamento delle giacenze? 
Si pensi, comunque, che la cosa non finisce qui: se il soggetto ha scelto di utilizzare il criterio della registrazione Iva (comma 5 dell'articolo 18 del Dpr 600/1973), tutte le fatture di acquisto registrate si considerano pagate, per cui quando lo stesso contribuente uscirà dal “tunnel” della contabilità semplificata, si ritroverà sostanzialmente senza rimanenze iniziali ma solo con quelle finali, con un risultano fiscale (sfavorevole) paradossale.
Sempre per le rimanenze, va poi considerato che, in vigenza del regime cosiddetto “semplificato”, non occorre più rilevare né il valore né il dettaglio delle stesse (la norma che richiedeva il dettaglio – l'articolo 9 del Dl 69/1989 – risulta di fatto abrogata per effetto dei nuovi interventi). Tuttavia, già da qualche parte si prospetta (occorre comunque una norma) che per effetto dei futuri indicatori che sostituiranno gli studi di settore bisognerà fornire anche il dettaglio delle rimanenze. Quindi, c'è una certezza: la vera semplificazione non ci sarà mai. Gli interessi di “retrobottega”, che sulla complicazione e sugli adempimenti “ci marciano” (paradossalmente sono tanti i “nostalgici” degli studi di settore), sembrano troppo in sintonia con chi legifera. Molto meno con la conoscenza della materia tributaria.

Dario Deotto
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