16/05/2019
Le violazioni sullo spesometro non sempre sono «errori formali»
Ecco – ancora una volta – che si manifesta la supremazia della prassi (sulla legge), “denunciata” proprio l’altro ieri su queste pagine. La circolare 11/E emanata ieri sera risulta paradigmatica di questo fenomeno.

Il documento fornisce l’interpretazione delle Entrate sulla sanatoria delle irregolarità formali di cui all’articolo 9 del Dl 119/2018. Sanatoria che si perfeziona con il pagamento di 200 euro per periodo d’imposta e con la rimozione dell’errore o dell’omissione. Sulla rimozione il documento dedica un paragrafo, ma è la parte della circolare in cui viene identificato ciò che per l’Agenzia risulta violazione formale e ciò che risulta violazione sostanziale che risulta senz’altro più significativa.

Innanzitutto, si afferma che le omissioni e le irregolarità relative allo spesometro e alla comunicazione di sintesi delle liquidazioni periodiche risultano sanabili. Tuttavia, davvero molto sorprendentemente, si afferma che «tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta». Si tratta di affermazioni del tutto errate in quanto le violazioni stabilite dall’articolo 11 del Dlgs 471/1997 connesse a tali adempimenti non hanno proprio alcun nesso con l’assolvimento dell’imposta.

E poi cosa intende l’Agenzia per «assolvimento dell’imposta»? Da quanto traspare dal documento sembra che rilevi qualsiasi violazione sia prodromica (tipo l’omessa fattura) che quella relativa al versamento non eseguito del debito determinato (correttamente) in sede di liquidazione. L’Agenzia confonde comunque completamente la questione. Quelle dello spesometro e della comunicazione della liquidazione sono senz’altro violazioni formali.

Parimenti, e anche qui sorprendentemente, vengono escluse dalla sanatoria (quindi vengono considerate violazioni sostanziali) l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero (quando il credito compensato sussiste effettivamente) e l’omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore ovvero l’indicazione di cause di inapplicabilità o di esclusione degli studi insussistenti. Si tratta anche in questo caso di evidenti forzature in quanto non si è mai avuto proprio alcun dubbio sul fatto che non fossero violazioni formali. Peraltro, la circolare sconfessa la risposta appena data alla videoconferenza dei commercialisti (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) stabilendo che non risulta sanabile nemmeno la mancata regolarizzazione da parte del cessionario/committente che non ha ricevuto fattura o che l’ha ricevuta irregolare (articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997).

Ulteriormente, si afferma che non rientrano nella sanatoria le situazioni legate alla remissione in bonis (mentre le opzioni da Dpr 442/1997 vi rientrano, altro paradosso), così come l’omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati (mentre la tardiva trasmissione vi rientra).

Sono contemplate invece nella sanatoria (per l’Agenzia) e quindi sono considerate violazioni formali: l’omessa o irregolare presentazione degli elenchi Intrastat; l’irregolare tenuta delle scritture contabili; gli errori sulla competenza temporale reddituale quando non vi è stato danno per l’Erario; le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari; le violazioni relative alla mancata fatturazione quando le stesse non hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo; la mancata iscrizione al Vies; le violazioni riguardanti l’inversione contabile quando l’imposta risulta essere stata assolta (qui va inteso – speriamo – da un contraente in luogo dell’altro).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dario Deotto
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