17/04/2019
Sanabile l’assenza nel quadro RU di crediti d’imposta
La sanatoria delle irregolarità formali risulta influenzata negativamente (anche) dal fatto che non esiste nell’ordinamento tributario una definizione positiva di violazione formale. Peraltro, non esiste una precisa definizione nemmeno del concetto di violazione «meramente formale», la quale non risulta sanzionata e, quindi, neppure interessata dalla sanatoria. Il fatto che sul concetto di violazione meramente formale aleggi un velo di mistero è significativo del perdurante conflitto tra Amministrazione finanziaria e contribuente: in questo caso è l’Amministrazione che si guarda bene dall’enunciare quelle che potrebbero risultare delle infrazioni non determinanti alcun quantum a suo favore. A ogni modo, quanto alla sanatoria delle irregolarità formali, il provvedimento del 15 marzo 2019 non ha potuto fare granché, considerando che lo stesso doveva soltanto fissare le «modalità» di attuazione della sanatoria; quindi non poteva individuare l’ambito di quelle che si possono ritenere violazioni formali.
Occorre comunque notare che il provvedimento, nello stabilire che rientrano nella sanatoria quelle violazioni che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile e dell’imposta menziona l’Iva, l’Irap, le imposte sui redditi con relative addizionali, le imposte sostitutive, le ritenute alla fonte e i crediti d’imposta. Quest’ultimo riferimento appare particolarmente interessante, posto che è da chiedersi quali siano le violazioni formali legate a dei crediti d’imposta.
Ritenendo incluse nella sanatoria anche quelle violazioni relative alla mancata indicazione nel quadro RU di quei crediti d’imposta che impongono tale annotazione quale essenziale conditio, dovrebbero ammettersi alla definizione, per una sorta di assimilazione, anche tutte quelle situazioni potenzialmente rientranti nell’istituto della remissione in bonis (ad esempio, legate all’omesso invio del modello Eas), istituto che oramai ha assunto un andamento piuttosto oscillante (si veda «Il Sole 24 Ore» del 3 aprile).
In linea di principio, non rientrano nella remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/12) quelle situazioni punite “in origine” con la sola irrogazione delle sanzioni - avendo di norma un riflesso anche sulla determinazione della base imponibile e/o dell’imposta - ma, vista l’estensione della sanatoria ai crediti d’imposta si può giungere anche per la cosiddetta remissione alla conclusione positiva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
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