11/11/2020
Cessione di quote rivalutate: non c’è abuso neppure se il corrispettivo è pari ai dividendi
Nessun abuso del diritto in caso di cessione a terzi di partecipazioni precedentemente rivalutate. Questo anche se tale cessione è avvenuta pochi giorni prima del pagamento dei dividendi poi incassati dal cessionario e al prezzo corrispondente ai dividendi stessi. È questo il principio che emerge dall'ordinanza della Cassazione 24839/2020 di venerdì scorso.

La vicenda: quote rivalutate di Srl con dividendi
Il caso sottoposto ai giudici di legittimità verteva sulla cessione, da parte di due coniugi, della partecipazione totalitaria in una società estera in favore di una Srl italiana (non partecipata dai coniugi). Partecipazione, quella nel soggetto estero, che era stata in precedenza rivalutata, non emergendo così alcuna plusvalenza a fronte della cessione alla citata Srl.
La particolarità del caso risiede nel fatto che la società estera, le cui quote (affrancate) sono state cedute alla Srl, aveva “in pancia” un importo di dividendi la cui distribuzione era stata deliberata poco prima della cessione delle relative partecipazioni; l’effettiva erogazione dei dividendi (alla Srl) avveniva poi due giorni dopo il perfezionamento della cessione delle partecipazioni nel soggetto estero. La Srl cessionaria pagava così il prezzo ai cedenti appena dopo avere incassato i dividendi. Inoltre, occorre notare che il corrispettivo stabilito per la vendita delle partecipazioni nella società estera risultava esattamente pari all'importo dei dividendi distribuiti dalla stessa alla Srl cessionaria.

La contestazione del Fisco
L'agenzia delle Entrate contestava (in realtà, a contenzioso già iniziato) l'abuso del diritto da parte dei due coniugi, che avrebbero in tal modo evitato il pagamento delle imposte sui dividendi indirettamente ricevuti quale corrispettivo per la cessione delle partecipazioni, azzerando al contempo la plusvalenza da cessione dei titoli grazie all'affrancamento del relativo valore fiscale.

L’apertura della Cassazione
La Corte di cassazione, invece, non ha ritenuto abusiva – nonostante la tempistica e la modalità attuativa del negozio complessivo (in particolare, il fatto che il prezzo stabilito per la cessione risultasse corrispondente all'ammontare dei dividendi distribuiti) – l'operazione di vendita delle partecipazioni, in considerazione del fatto che i coniugi cedenti hanno (legittimamente) usufruito dell'istituto dell'affrancamento, disciplina introdotta dal legislatore proprio per consentire il conseguimento di vantaggi fiscali da parte dei contribuenti. Sicché, in presenza di un'operazione di cessione a terzi effettiva e non fittizia del pacchetto partecipativo, secondo i giudici di legittimità non si ravvisa ipotesi di abuso del diritto. In ciò valorizzando, evidentemente, il principio di “legittimo risparmio d'imposta” di cui al comma 4 dell'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.
Al di là di alcune “criticità” delle operazioni poste in essere (la coincidenza fra il prezzo di cessione e l'importo dei dividendi ricevuti dal cessionario), si rileva che una volta introdotta normativamente la possibilità di rivalutare il costo delle partecipazioni societarie, da utilizzarsi al fine di determinare il capital gain realizzato in sede di cessione delle partecipazioni stesse, la “spendita” del costo fiscale rivalutato è ammessa in tutte le cessioni di partecipazioni.
Quindi anche in quelle il cui effetto, sotto il profilo economico-sostanziale, risulta la monetizzazione indiretta delle riserve di utili presenti nel patrimonio della società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione. In altri termini, non c'è ragione per ritenere abusiva la cessione di titoli partecipativi affrancati qualora essi siano riferibili ad una società con patrimonio caratterizzato dalla presenza di ingenti riserve di utili. Questo a meno che non si sia in presenza di operazioni perfettamente circolari, in presenza delle quali l'abuso del diritto va certamente rilevato.

Dario Deotto
Francesco Paolo Fabbri
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