31/01/2018
Quel distinguo sull’interposizione (e sugli effetti) che stenta a farsi strada
Ancora fraintendimenti giurisprudenziali su interposizione fittizia ed elusione/abuso del diritto nonché su interposizione fittizia e interposizione reale. La cosa non è di poco conto: oggi le vicende riconducibili all’interposizione fittizia – inquadrabili nell’evasione - possono determinare conseguenze sul piano penale tributario, mentre quelle relative all’elusione no; ulteriormente, le questioni riconducibili all’elusione/abuso del diritto devono seguire un preciso iter procedimentale, a pena di nullità del successivo atto impositivo, mentre tali “cautele” non sono necessarie in relazione alle vicende legate all’interposizione fittizia.

Con tre sentenze del 6 dicembre scorso (29182, 29189 , 29190 ) la Cassazione si èpronunciata sulla vicenda della donazione del terreno a parenti prossimi e successiva cessione (del terreno) da parte di quest’ultimi. Vicenda sulla quale la Cassazione non distingue tra fenomeni riconducibili all’evasione e all’elusione, così come tra quelli imputabili all’interposizione fittizia e a quelli ricadenti nell’interposizione reale.

Occorre rilevare che nell’elusione/abuso del diritto i contratti realizzati tra le parti sono tutti validi ed efficaci (anche nei confronti dei terzi): è il vantaggio fiscale ottenuto che risulta indebito. Per cui è chiaro che le vicende simulatorie/dissimulatorie, dove evidentemente si è in presenza di un’alterazione, non possono essere annoverate nell’elusione/abuso del diritto ma vanno inquadrate nell’evasione tributaria.

Tra le ipotesi simulatorie rientrano anche quelle di interposizione fittizia, per le quali, in relazione all’imposizione diretta, vi è una specifica norma - l’articolo 37, comma 3, del Dpr 600/1973 - la quale, per assodata univocità giurisprudenziale, risulta applicabile alle vicende simulatorie in genere. Il fatto è che la Cassazione continua a comprendere nella previsione dell’articolo 37, comma 3, del Dpr 600/1973 anche l’interposizione reale. In quest’ultima gli effetti realizzati sono quelli resi palesi; quella realizzata attraverso l’interposizione reale è una realtà assolutamente vera e voluta dal contribuente, che viene generalmente strutturata per conseguire vantaggi fiscali indebiti. L’interposizione reale si realizza, difatti, quando l’interposto agisce come effettivo contraente, assumendosi in proprio i diritti derivanti dal contratto e impegnandosi a ritrasferirli all’interponente (o a terzi) con un successivo negozio di trasferimento. 


Sulla questione appare condivisibile quanto è stato rilevato nella recente circolare 1/2018 della Guardia di Finanza . A proposito del distinguo tra interposizione fittizia e reale, viene osservato che occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi della volontà dei soggetti coinvolti. Così, se l’interposto interviene in maniera del tutto passiva, si avrà un’ipotesi riconducibile all’interposizione fittizia, mentre se, al contrario, l’interposto assume una effettiva funzione gestoria nell’operazione si avrà un fenomeno di interposizione reale. È evidente, quindi, che l’interposizione reale non può rientrare nell’articolo 37, comma 3, del Dpr 600/1973 ma, se il vantaggio conseguito risulta indebito, nell’elusione/abuso del diritto.

 Dario Deotto

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