24/01/2019
Definizione agevolata dei Pvc per singolo periodo d’imposta
La definizione dei Pvc può riguardare anche il singolo periodo d’imposta. Inoltre, la sanatoria è ammessa non solo in presenza di istanze di adesione e di ricorsi presentatati dal 25 ottobre scorso, avverso atti impositivi notificati da tale ultima data, ma anche quando l’atto di accertamento non è stato impugnato nei termini.
Risultano questi gli aspetti più significativi del provvedimento del direttore delle Entrate di ieri (prot. 17776/2019), attuativo delle disposizioni relative alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (articolo 1 del Dl 119/2018).
In primo luogo, il provvedimento stabilisce che se il Pvc riguarda più periodi d’imposta, il contribuente può definire anche solamente un singolo periodo d’imposta (con riferimento a tutte le violazioni dello stesso). Si tratta di una conclusione in linea con la norma (e con quanto riportato sulle pagine de "Il Sole 24 Ore") visto il riferimento della stessa alla «relativa dichiarazione» - che non può che risultare quella che si presenta per la singola annualità - e all’autoliquidazione delle imposte relative alle «violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta» (comma 5). Il provvedimento conferma che la definizione può essere effettuata anche per la dichiarazione originariamente omessa. In tutti i casi, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione con le stesse modalità previste per il periodo d’imposta oggetto della definizione agevolata. Il provvedimento specifica che nella dichiarazione che si presenta entro il 31 maggio dovranno essere indicati esclusivamente i maggiori imponibili, le maggiori imposte e gli elementi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale. Nel frontespizio andrà barrata la casella “correttiva nei termini” anche quando è stata omessa la dichiarazione originaria.
Il provvedimento conferma – come era lecito aspettarsi – che di fronte ad un atto di accertamento notificato a partire dal 25 ottobre scorso, e derivante dallo stesso Pvc, l’eventuale presentazione di istanze di adesione o l’impugnazione dello stesso atto non rappresentano elementi ostativi alla definizione agevolata (si veda altro articolo in pagina). Viene anche stabilito (punto 6.2) che la definizione agevolata dei Pvc prevale sull’eventuale mancata impugnazione dell’atto notificato dal 25 ottobre (sempre derivante dal Pvc).
Risulta confermato che anche l’eventuale ravvedimento operoso di rilievi contenuti nel Pvc non costituisce causa ostativa alla definizione, così che il contribuente potrà provvedere alla definizione agevolata degli altri rilievi.
Con riferimento ai rapporti tra società trasparenti (di persone e non) e i relativi soci, viene stabilito che le società trasparenti provvedono a presentare la loro dichiarazione e a fornire ai soci il prospetto di riparto contenente la quota di reddito assegnata, di modo che questi ultimi possano anch’essi fruire della definizione agevolata. Dal provvedimento traspare che soltanto in presenza di definizione da parte della società risulta possibile la definizione (facoltativa) dei soci e non viceversa.
Quanto alla proroga di due anni dei termini di decadenza dell’accertamento prevista «con riferimento ai periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2015 oggetto dei processi verbali di constatazione», il provvedimento conferma che la proroga riguarda tutti i processi verbali consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), e ciò a prescindere dal fatto che il contribuente utilizzi o meno la definizione agevolata degli stessi.
Il provvedimento, infine, stabilisce che la definizione vale soltanto per le violazioni sostanziali contenute nel Pvc, posta la possibilità di definizione delle irregolarità formali prevista dall’articolo 9 dello stesso Dl 119/2018.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
Antonio Iorio
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