04/11/2017
Sull’imposta di registro torna la confusione sull’abuso
Le modifiche proposte con il Ddl di bilancio 2018 all’articolo 20 dell’imposta di registro risolvono buona parte dei problemi sorti a proposito di quest’ultima norma, ma mettono a rischio le certezze fin qui raggiunte sull’abuso del diritto.
Con la modifica proposta viene sostanzialmente messo un freno all’attività riqualificatoria degli uffici e dei giudici, che si fondava sulla tesi della prevalenza dell’effetto economico su quello giuridico, nonostante il chiaro riferimento della norma (articolo 20 del Dpr 131/1986) agli effetti giuridici.
Il Ddl bilancio 2018 prevede che l’attività interpretativa degli uffici deve riguardare il singolo atto portato alla registrazione, tralasciando eventuali legami con altri atti negoziali.
In questo modo non potranno essere più riqualificate sotto il profilo economico delle sequenze negoziali complesse come la scissione e il successivo trasferimento delle partecipazioni. Ma neppure potrà essere effettuata alcuna indagine sotto il profilo economico del singolo atto portato alla registrazione, posto che nella relazione illustrativa si afferma che non rilevano «gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione d’azienda la cessione totalitaria di quote)».
In sostanza, viene recepito quanto sostenuto da tempo, e cioè che se l’ordinamento prevede più forme giuridiche, l’ufficio non può sostituire una forma giuridica legittima con un’altra altrettanto legittima. La presunta ricerca degli effetti economici si tradurrebbe impropriamente, in tal caso, nella “qualificazione” di una o più operazioni in una ideale, paradigmatica, soltanto perché più onerosa fiscalmente.
Si potrebbe dire, quindi, che con la modifica proposta, il problema viene sostanzialmente risolto.
Tuttavia, c’è qualche passaggio nella relazione illustrativa che lascia perplessi. Viene affermato infatti che, in seguito alla proposta di modificare l’articolo 53-bis del registro con il riferimento anche alla legislazione dell’abuso del diritto, un eventuale «vantaggio fiscale» potrà essere valutato nell’ottica dello stesso abuso.
Nella relazione viene affermato che l’improprio frazionamento dell’azienda, in luogo della cessione della stessa, potrà essere contestato come abuso del diritto. Si tratta di affermazioni che non si possono condividere. In primo luogo, il riferimento al «vantaggio fiscale» fa tornare indietro di almeno vent’anni, visto che oramai è chiaro che è il «vantaggio fiscale indebito» che realizza abuso/elusione.
Poi lascia disorientati il fatto che una chiara ipotesi di dissimulazione, come è il trasferimento frazionato di un’azienda che cela, in realtà, una cessione d’azienda, venga considerata abuso del diritto. Anche qui significa tornare indietro nel tempo, quando ipotesi chiaramente ascrivibili all’evasione, come quelle simulatorie, venivano considerate elusione. Questo, paradossalmente, risulta (impropriamente) favorevole al contribuente, posto che l’abuso del diritto non ha conseguenze penali e deve rispettare una serie di specifiche sequenze procedimentali; “coperture” e garanzie che, invece, non spettano nei casi di evasione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
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