04/03/2020
Sanzioni amministrative ai committenti inadempienti
Secondo l’agenzia delle Entrate (circolare n. 1/E/2020), la penalità prevista per i committenti che non adempiono ai nuovi obblighi legati alle ritenute negli appalti non avrebbe carattere tributario. Con la conseguenza che non potrebbero essere applicati gli istituti del Dlgs 472/1997, come, ad esempio, il ravvedimento operoso, la definizione della penalità, il cumulo giuridico. Si tratta, tuttavia, di un’affermazione che non convince affatto.
Il comma 4 dell’articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 prevede che, nel caso in cui il committente non assolva agli obblighi previsti a suo carico dalle nuove disposizioni, egli risulta tenuto al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione. Si tratta, sostanzialmente, delle sanzioni previste dall’articolo 14 del Dlgs 471/1997 in caso di mancata esecuzione delle ritenute (sanzione pari al 20% degli importi non trattenuti), e dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997 per l’omesso o ritardato versamento delle ritenute stesse (generalmente pari al 30% dei versamenti non effettuati).
La norma dispone che il committente è tenuto al pagamento di «una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice». In pratica, il committente risulta soggetto a una sanzione in misura corrispondente a quella irrogata all’impresa che ha commesso la violazione. La sanzione nei confronti del committente è di fatto applicabile qualora lo stesso non abbia richiesto la prova del pagamento delle ritenute eseguite dall’impresa, non abbia sospeso il pagamento dei corrispettivi in caso di eventuali inadempimenti oppure abbia omesso di segnalarli all’agenzia delle Entrate. Occorre tuttavia, perché trovi applicazione la predetta sanzione nei confronti del committente, che anche l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice non abbia correttamente assolto ai relativi obblighi in tema di esecuzione e versamento delle ritenute.
Il fatto è che, secondo le Entrate, la sanzione prevista per il committente rientra tra quelle amministrative non tributarie, in quanto non strettamente correlata alla violazione di norme disciplinanti il rapporto fiscale, con conseguente applicazione delle disposizioni generali della legge 689/1981. Alla penalità, pertanto, non potrebbero essere applicati i principi stabiliti dal Dlgs 472/1997, fra cui, in particolare, il ravvedimento operoso, la possibilità di definizione della sanzione a un terzo in base all’articolo 16 del Dlgs 472/1997 e il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 dello stesso Dlgs 472 (troverebbe tuttavia applicazione il cumulo previsto dall’articolo 8 della legge 689/1981, sebbene in misura meno favorevole rispetto all’articolo 12 del Dlgs 472/1997).
La tesi delle Entrate risulta però non corretta, essendo evidente il collegamento dell’eventuale infrazione commessa dal committente con adempimenti di carattere tributario. In sostanza, è completamente da disattendere la tesi che le violazioni riferite al committente non siano di carattere tributario. Il fatto che la norma faccia riferimento all’irrogazione nei confronti del committente di «una somma pari alla sanzione» irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice non può risultare affatto condizione in grado di negare la natura tributaria della violazione (basterebbe pensare alla specifica previsione dell’articolo 11 del Dlgs 472/1997 per la responsabilità di dipendenti e amministratori).
Si ricorderà che in passato l’Agenzia ebbe modo di esprimersi in modo analogo – circa il fatto che non si trattasse di violazioni tributarie - con riferimento alle sanzioni per gli errori commessi dagli intermediari incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali nella fase di invio, non ammettendo l’operatività del Dlgs 472/1997. Tuttavia, in linea con quanto sostenuto su questo giornale, la tesi delle Entrate è stata smentita in più occasioni dalla giurisprudenza (ex multis, Cass. n. 4458/2017 e n. 7661/2017).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
Ultime News
Archivio News
202120202019201820172013

Questo sito web utilizza i cookie
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi.
Necessari
Statistiche
Impostazioni cookie
Necessari
Questi cookie sono richiesti per le funzionalità di base del sito e sono, pertanto, sempre abilitati. Si tratta di cookie che consentono di riconoscere l'utente che utilizza il sito durante un'unica sessione o, su richiesta, anche nelle sessioni successive. Questo tipo di cookie consente di riempire il carrello, eseguire facilmente le operazioni di pagamento, risolvere problemi legati alla sicurezza e garantire la conformità alle normative vigenti.
Statistiche
I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.