24/01/2019
Sanatoria anche per chi ha presentato il ricorso
È possibile accedere alla definizione dei Pvc notificati entro il 24 ottobre scorso anche se successivamente a tale data il contribuente, avendo ricevuto l’avviso di accertamento, ha presentato istanza di adesione ovvero ricorso/reclamo.
A fornire questa interpretazione è l’agenzia delle Entrate con il provvedimento emanato ieri (si veda l’altra news pubblicata sul presente sito). Il condivisibile chiarimento dell’Amministrazione pone fine a vari dubbi sollevati sulla questione da più parti e trova fondamento dalla lettura della norma, che non consente l’introduzione di cause ostative non espressamente previste, pena l’illegittimo ampliamento del perimetro esattamente individuato dalla legge.
La norma sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (articolo 1 del Dl 119/2018) prevede quali cause ostative la notifica di un atto di accertamento (derivante dallo stesso Pvc) notificato entro il 24 ottobre e la ricezione di un invito al contraddittorio, sempre entro la medesima data. Con riguardo all’invito al contraddittorio, è chiaro che la causa ostativa è rappresentata dall’invito contenente l’indicazione delle maggiori imposte dovute. D’altro canto, la norma di riferimento menziona l’invito di cui all’articolo 5, comma 1, del Dlgs 218/1997, che per l’appunto prescrive che il documento debba contenere l’importo delle imposte dovute.
La notifica di un atto di accertamento e la ricezione di un invito al contraddittorio entro il 24 ottobre 2018 rappresentano, così, le due uniche situazioni ostative previste dalla legge.
Il dubbio, sollevato in questi mesi, riguardava, invece, eventuali atti di accertamento notificati dopo il 24 ottobre 2018 (derivanti da precedenti Pvc, potenzialmente definibili) per i quali il contribuente avesse presentato istanza di adesione o ricorso/reclamo.
In particolare, era stato ipotizzato che tali comportamenti del contribuente rappresentassero una manifestazione esplicita di non adesione alla sanatoria del (precedente) processo verbale di constatazione.
Il provvedimento di ieri chiarisce ora definitivamente che, almeno per i Pvc, la presentazione di un’istanza di adesione o l’impugnazione diretta di tale atto non costituisce ipotesi ostativa alla sanatoria (così come non risulta ostativa la presentazione di memorie difensive allo stesso Pvc).
D’altronde, non si può ignorare che in molti casi i contribuenti, per timore di rendere definitivo l’atto, in questi mesi hanno prudenzialmente presentato istanza di adesione o ricorso. Da evidenziare, peraltro, che nel provvedimento viene ammessa la definizione del Pvc anche nell’ipotesi di accertamento divenuto definitivo.
Resta, invece, al momento insoluta la possibile decadenza dalla definizione degli atti di accertamento (articolo 2 del Dl 119/2018) in caso di presentazione di istanza di adesione dal 24 ottobre o del ricorso dal 25 ottobre
Infatti, secondo il provvedimento attuativo di tale sanatoria (provvedimento del 9 novembre scorso), queste due circostanze sarebbero inconciliabili con la volontà di aderire alla sanatoria. Al di là delle date (non si vede perché le istanze di adesione sarebbero ostative dal 24 e i ricorsi dal 25 ottobre), si ritiene che anche tali situazioni non possano considerarsi ostative, atteso che la norma non lo prevede: il perfezionamento della sanatoria deve necessariamente considerarsi rinuncia, anche nel caso degli accertamenti, al pari dei Pvc, all’adesione o all’impugnazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
D. D.
A.I.
Ultime News
Archivio News
202120202019201820172013

Questo sito web utilizza i cookie
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi.
Necessari
Statistiche
Impostazioni cookie
Necessari
Questi cookie sono richiesti per le funzionalità di base del sito e sono, pertanto, sempre abilitati. Si tratta di cookie che consentono di riconoscere l'utente che utilizza il sito durante un'unica sessione o, su richiesta, anche nelle sessioni successive. Questo tipo di cookie consente di riempire il carrello, eseguire facilmente le operazioni di pagamento, risolvere problemi legati alla sicurezza e garantire la conformità alle normative vigenti.
Statistiche
I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.