25/11/2019
Riorganizzazioni degli studi bloccate da un fisco penalizzante
La neutralità fiscale costituisce il regime naturale – quindi non episodico – delle operazioni riorganizzative (fusioni, scissioni, trasformazioni e anche conferimenti) riguardanti le aziende. La finalità è quella di non ostacolare i processi riorganizzativi aziendali con la tassazione di eventuali plusvalenze latenti in presenza di operazioni che non hanno una implicazione realmente traslativa o, comunque, di operazioni inidonee a modificare il valore fiscalmente riconosciuto del patrimonio aziendale.
Ora, non si vede perché la neutralità fiscale non debba essere riconosciuta anche a quei processi riorganizzativi – non realizzativi – che hanno per oggetto gli studi professionali. Soprattutto nell’attuale momento storico in cui l’aggregazione appare un processo quasi “necessitato” come leva strategica di sviluppo degli studi professionali (in questo senso anche il documento del luglio scorso della Fondazione dei commercialisti relativo al processo di aggregazione e di digitalizzazione degli studi).
La linea restrittiva del Fisco
Attualmente molti progetti riorganizzativi degli studi professionali risultano “congelati” in seguito ad alcune prese di posizione delle Entrate. In particolare, la risposta all’interpello 107/2018 ha stabilito che nel caso di una trasformazione da studio associato in Stp, società tra professionisti (ma il principio vale anche per una Sta, società tra avvocati), si applica il comma 2 dell’articolo 171 del Tuir, che disciplina la cosiddetta «trasformazione eterogenea» da ente non commerciale a società soggetta all’Ires. Tale trasformazione viene considerata ipotesi realizzativa come conferimento.
Si tratta, tuttavia, di una conclusione che non risulta corretta. Non si può infatti applicare analogicamente una disposizione che ha un senso quando dei beni impiegati in un circuito non economico (quello istituzionale dell’ente) confluiscono nell’ambito di una società commerciale, ma non certo quando i beni permangono in un circuito economico, come nel caso della trasformazione da studio associato (o società semplice) in Stp.
Senza contare che la configurazione di “conferimento” della trasformazione da ente non commerciale in società soggetta all’Ires si ha solamente sul piano tributario non realizzandosi, evidentemente, sul piano giuridico alcun conferimento societario, considerato che lo stesso ente trasformando non riceve alcuna quota o azione della società risultante dalla trasformazione (chi riceve le quote o azioni risulta il socio o associato dell’ente).
Oltre a questo, va rilevato che la tassazione della trasformazione eterogenea si configura solo se ricorrono le condizioni per la realizzazione di un reddito diverso (articolo 67 del Tuir). Reddito diverso che, evidentemente, non si determina nel caso di trasformazione di uno studio professionale in Stp o Sta. Così che, in definitiva, in questo tipo di trasformazione non si verifica alcun presupposto impositivo, dal momento che non vi è alcuna ipotesi di realizzo o, comunque, di destinazione dei beni ad una finalità diversa da quella economica svolta.
Una proposta di modifica
Ad ogni modo, sarebbe opportuno codificare tali principi in una norma rivolta anche alla neutralità delle operazioni di aggregazione degli studi professionali. Questa norma potrebbe essere inserita tra le disposizioni comuni nel Tuir, nel capo III delle operazioni straordinarie.
Ad esempio, si potrebbe sfruttare l’applicazione analogica prevista dall’articolo 174 dello stesso Tuir, riguardante gli enti diversi dalle società, per stabilire la neutralità fiscale (in base all’articolo 170) delle sole trasformazioni “progressive” degli studi associati (e delle società semplici) in Stp o Sta o altri tipi societari previsti dalle leggi di settore relative alle professioni regolamentate.
Inoltre, sempre in un’ottica “progressiva”, si potrebbe stabilire la neutralità – in base all’articolo 176 – del solo conferimento dello studio professionale svolto in forma individuale.
Accanto a ciò basterebbe sancire – oltre alla non rilevanza Iva dei “passaggi” appena indicati – che per evitare salti o duplicazioni d’imposta si applicano i principi stabiliti dalla circolare 11/E/2017 nel transito dal regime di determinazione del reddito “per cassa” a quello di competenza temporale.
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Dario Deotto