09/04/2019
Sanatoria errori formali anche per liti su sanzioni
La sanatoria delle irregolarità formali può essere utilizzata per definire una controversia pendente di sole sanzioni legata all'omessa indicazione dei “costi black list”. È questo il contenuto della risposta 101 di ieri ad un'istanza di interpello e pubblicata sul sito dell'agenzia delle Entrate.

La risposta conferma quanto riportato su queste pagine, e cioè che la sanatoria delle irregolarità formali può essere utilizzata anche quando il contenzioso risulta pendente e la lite è potenzialmente interessata dalla definizione di cui all'articolo 6 del Dl 119/2018 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 21 marzo scorso). Questo perché la norma sulla sanatoria delle irregolarità formali (articolo 9 del Dl 119/2018) prevede che risultino escluse dalla regolarizzazione soltanto le violazioni contestate in atti divenuti definitivi alla data del 19 dicembre 2018 (oltre a quelle specificatamente individuate, come quelle da quadro RW). Inoltre, il punto 1.3.3. del Provvedimento del 15 marzo scorso dispone che la sanatoria non si applica alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018, in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione.

Ciò significa, in sostanza, che gli effetti della sanatoria, pur riguardando il singolo periodo d'imposta, si estendono agli atti di contestazione emessi dall'Agenzia e non divenuti definitivi al 19 dicembre 2018 e, se il rapporto risultava pendente a tale ultima data, non divenuti definitivi prima del 31 maggio 2019 (data di versamento della prima rata).

Si può così affermare che la sanatoria delle irregolarità formali e la definizione delle liti pendenti – quando l'ambito di applicazione è comune – risultano istituti alternativi.

Ed è quello che conferma l'Agenzia nella risposta n. 101 di ieri, stabilendo che il contribuente può senz'altro definire con la sanatoria delle irregolarità formali un contenzioso pendente relativo all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 8, comma 3-bis, del Dlgs 471/1997 per l'omessa o incompleta indicazione in dichiarazione dei componenti negativi relativi ad operazioni intercorse con operatori “black list”. In questo caso, quindi, il contribuente potrà provvedere al pagamento di 200 euro per i periodi d'imposta interessati dagli atti (impugnati) notificati dall'Agenzia, avendo già provveduto - si legge nella risposta all'interpello - alla rimozione dell'errore attraverso la presentazione di apposite dichiarazioni integrative.

Va però rilevato - e questo non viene riportato nella risposta - che con la sanatoria delle irregolarità formali non si ha l'estinzione del processo, ma si dovrà determinare la cessazione della materia del contendere (articolo 46 del Dlgs 546/1992).

Andrebbe comunque ricordato che per la vicenda in questione opera, nonostante talune pronunce contrarie della Cassazione, il principio del favor rei in quanto l'adempimento dell'indicazione in dichiarazione dei “costi black list” è stato abrogato, ed è principio assodato (circolare 180/E/1998) che il favor opera non soltanto quando la violazione non costituisce più fattispecie punibile, ma anche quando viene abrogato l'adempimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dario Deotto
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