23/03/2020
Fondi raccolti con le piattaforme: lo scopo orienta la tassazione
Il trattamento Iva dei fondi raccolti tramite crowdfunding varia a seconda delle diverse tipologie. In linea di massima, nelle ipotesi donation-based ed equity-based le operazioni risultano fuori dal campo di applicazione del tributo, mentre nelle ipotesi lending-based, royalty-based e reward-based le operazioni assumono rilevanza ai fini dell’Iva (per il lending-based crowdfunding l’operazione è esente, in base a quanto disposto dall’articolo 10 del Dpr 633/1972).
La fattispecie che, invece, presenta i risvolti più interessanti in materia di Iva risulta quella del reward-based crowdfunding, sulla quale si è soffermata anche l’agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 137/2018. Si realizza nell’ipotesi in cui un soggetto privato decide di attivare una raccolta di fondi con la prospettiva di avviare un progetto economico, che si concretizzerà solo al raggiungimento, entro un lasso di tempo prestabilito, di una determinata soglia minima di capitale. La formula è quella all or nothing, assimilabile, in sostanza, a una vendita al pubblico di cosa futura sottoposta a condizione (approvvigionamento dei fondi necessari per realizzare il progetto). Se la soglia di capitale minima viene raggiunta, avviandosi l’attività economica, il promotore diviene un soggetto passivo Iva: in questo caso gli importi incassati assumeranno la qualifica di corrispettivo e dovranno essere assoggettati a imposta.
Ciò che si realizza è, infatti, un’operazione a prestazioni reciproche (sinallagma), considerando che il finanziatore riceverà in cambio il bene o il servizio previsto dal progetto.
A questo punto ci si deve interrogare sulle modalità con cui deve essere determinata l’Iva dovuta. A tale proposito, si ritiene debba farsi riferimento ai principi contenuti nella sentenza della Corte di giustizia europea del 7 novembre 2013, cause riunite C 249/12 e C 250/12: qualora le parti abbiano stabilito il prezzo di un bene o di un servizio senza menzionare nulla con riguardo all’Iva e il fornitore sia un soggetto passivo Iva tenuto al versamento del tributo, il prezzo pattuito deve essere considerato come già comprensivo dell’imposta. Per questo motivo, l’Iva dovrà essere “scorporata” dalla somma ricevuta e non, invece, applicata sul valore della stessa. Diversamente, infatti, considerando che il promotore del progetto risulterebbe di fatto impossibilitato a recuperare l’imposta, questa graverebbe sullo stesso promotore e sarebbe quindi violato il postulato cardine secondo cui l’Iva deve risultare a carico del consumatore finale, risultando (in linea di massima) neutri tutti i passaggi intermedi.
Inoltre, sempre con riferimento al principio di neutralità, si deve considerare che l’Iva relativa alle spese propedeutiche alla realizzazione del progetto economico dovrebbe risultare detraibile anche se le spese sono state sostenute prima dell’inizio dell'attività economica (Corte di giustizia Ue, sentenze del 14/2/1985, causa C-268/1983 e del 11/7/1991, causa C-97/90).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Francesco Paolo Fabbri
Maurizio Nadalutti
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