25/03/2021
Avvisi di irregolarità e di sanatoria in un solo invio
Le proposte di definizione degli avvisi bonari, previste dall’articolo 5 del Dl 41/2021 (decreto Sostegni), saranno inviate dall’agenzia delle Entrate unitamente alle ordinarie comunicazioni di irregolarità. Se il contribuente non riceve le proposte e ritiene di averne diritto egli dovrà impugnare la comunicazione di irregolarità o la cartella di pagamento, equiparandola a un implicito diniego di definizione agevolata.
La previsione del decreto dispone che gli avvisi di irregolarità elaborati e non inviati nel 2020, per effetto della sospensione dell’articolo 157 del Dl 34/2020, riferiti alle dichiarazioni del 2017, e quelli elaborati entro la fine del 2021, relativi alle dichiarazioni del 2018, possono essere definiti senza il pagamento di sanzioni. La procedura è rimessa all’agenzia delle Entrate, poiché l’interessato non ha conoscenza della data di elaborazione degli avvisi bonari. La condizione è che il soggetto passivo abbia dichiarato una riduzione del volume d’affari (o, in assenza di questo, dei ricavi) del 2020 maggiore del 30% rispetto a quello indicato per l’anno 2019.
Il pagamento delle somme dovute deve avvenire con le medesime regole di dilazione degli avvisi bonari ordinari. La sanatoria inoltre non si perfeziona se non si pagano tutti gli importi dovuti alle scadenze stabilite.
Il contribuente sarà dunque raggiunto da due comunicazioni da parte dell’agenzia delle Entrate, delle quali una conterrà la liquidazione ordinaria delle somme dovute in base agli avvisi bonari, l’altra sarà il prospetto di pagamento della sanatoria (al netto dunque delle sanzioni).
Si porrà il problema di cosa fare se il destinatario non riceve il prospetto della definizione agevolata, pur ritenendo di essere nelle condizioni per fruirne. In proposito, è utile ricordare che la Corte di cassazione, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che in caso di omesso pagamento di imposte dichiarate, l’Ufficio non è tenuto a trasmettere la comunicazione di irregolarità (Cassazione 7076/2020). Ciò perché non sussistono dubbi sulle ragioni della pretesa.
Potrebbe quindi accadere, al limite, che gli uffici fiscali non trasmettano nessun avviso preventivo e il contribuente si trovi a ricevere direttamente la cartella di pagamento.
In queste situazioni, all’interessato non resta che impugnare la comunicazione di irregolarità, se ricevuta, o la cartella di pagamento, considerandola alla stregua di un rigetto implicito della sanatoria in esame. Se non lo fa entro il termine perentorio di 60 giorni, il diniego si consolida e il contribuente non potrà più far valere il suo diritto alla definizione. [...]
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
Luigi Lovecchio
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